La madre separata non può pubblicare sui social media immagini del minore senza il consenso del padre. E ciò perché per Gdpr, il regolamento europeo sulla privacy, l’immagine del figlio è un dato personale e la diffusione un’interferenza illecita nella vita privata, mentre la legge italiana ha fissato a quattordici anni il limite dell’età fino alla quale serve l’accordo di entrambi gli ascendenti: il genitore pretermesso dall’altro, dunque, può ottenere la rimozione d’urgenza del video da TikTok perché sussistono sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.
Di più, scatta l’astreinte: la donna paga 50 euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento del giudice e per ogni violazione dell’inibitoria; il tutto su un conto corrente ad hoc intestato al minore. È quanto emerge dall’ordinanza pubblicata dalla sezione civile del tribunale di Trani. Accolto il reclamo proposto dal padre contro il provvedimento adottato dal giudice monocratico. Sussistono infatti i presupposti per accogliere il ricorso proposto dall’uomo in base all’articolo 700 Cpc dopo che la ex ha postato su TikTok i filmati della figlia di nove anni.
E ciò perché la condotta integra la violazione di plurime norme, nazionali euro unitarie e internazionali: dall’articolo 10 Cc sulla tutela dell’immagine fino alla convenzione di New York sulla tutela dei diritti del fanciullo, passando per Gdpr, secondo cui l’immagine del minore va pubblicata senza arrecare danno all’onore, al decoro e alla reputazione dell’interessato. Senza dimenticare che postare un video sui social equivale a diffonderlo fra un numero indeterminato di persone, alcune delle quali potrebbero essere malintenzionati che tentano di contattare i bambini o ricavano immagini pedopornografiche con fotomontaggi da far circolare in rete.