Niente provvigione all’agente immobiliare benché la compravendita vada regolarmente in porto. E ciò perché fa fede l’accordo intervenuto con l’alienante, il quale s’impegna a riconoscere un compenso al mediatore soltanto se l’appartamento sarà venduto sopra una certa soglia di prezzo. Il bello è che l’obbligo è assunto su WhatsApp, con l’agente che accetta e dunque dovrà contentarsi dei soldi incassati dal compratore dopo il rogito: la chat verde, infatti, costituisce prova scritta dell’accordo fra le parti. È quanto emerge dalla sentenza 6935/21, pubblicata dalla quinta sezione civile del tribunale di Milano.
Accolta la domanda del venditore: è revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dall’agente immobiliare per oltre 21 mila euro a titolo di provvigioni. È il figlio, oggi erede della signora, ad aver gestito la cessione dell’appartamento e del posto auto. Il mediatore, senza alcun incarico formale da parte del venditore, contatta l’interessato per presentargli una donna interessata all’acquisto. Il punto è che l’alienante promette una provvigione pari all’1 per cento solo se il corrispettivo sarà sopra i 590 mila euro e allo 0,50 sopra i 585 mila: al di sotto non gli conviene perché c’è il vicino di casa pronto a dargli fino a 580 mila euro senza spese di mediazione, vale a dire la proprio cifra poi pagata dall’acquirente.
All’offerta formulata su WhatsApp il titolare dell’agenzia risponde inequivocabilmente «va bene»: gli screenshot della conversazione sono depositati agli atti e il mediatore non disconosce la provenienza né contenuto dello scambio di messaggi. Insomma: c’è la prova scritta delle condizioni al cui verificarsi sarebbe sorto il diritto dell’agente al compenso oltre che la misura delle provvigioni.