Il prossimo 31 agosto scade il termine per il pagamento della rata della “rottamazione-ter” originariamente prevista per maggio 2020. Il termine per il versamento è fissato dal decreto Sostegni-bis che ha concesso ai contribuenti la facoltà di effettuare i pagamenti delle rate scadute lo scorso anno ripartendoli nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2021 e mantenere così i benefici previsti dalla definizione agevolata.
La Definizione agevolata prevede la possibilità estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Sono da aggiungere a quanto dovuto le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio, spese per procedure esecutive e diritti di notifica.
Scadenza delle rate 2020 non ancora versate
Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della “Rottamazione-ter”, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il:
- 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020.
Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Pertanto, per la scadenza del 31 agosto 2021, il pagamento potrà essere effettuato entro il 6 settembre 2021.
Scadenza delle rate 2021
Per coloro che sono in regola con i versamenti delle rate del 2019 e del 2020, il termine “ultimo” per pagare quelle in scadenza nel 2021 è differito al 30 novembre.
Anche in questo caso, per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter”, entro il termine previsto dalla Legge n. 106/2021 di conversione del “Decreto Sostegni-bis”, dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021.
Per il termine del 30 novembre 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021.