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Bari, lotta alla guida “spericolata” dei monopattini elettrici: 400 sanzioni in due mesi -VIDEO

Pubblicato da: redazione | Mer, 4 Agosto 2021 - 11:00

Quattrocento sanzioni in poco meno di due mesi (oltre 600 nel 2020). E’ questa la risposta della polizia locale all’uso irresponsabile dei monopattini elettrici. Nel corso dei mesi estivi è stato predisposto un servizio straordinario soprattutto sul litorale e nelle zone della movida con l’impiego del nucleo delle “aquile” che operano a bordo di motociclette senza loghi istituzionali e in abiti civili. Tantissime le sanzioni sollevate ai 14enni ai quali è fatto divieto di utilizzo dei monopattini mentre è obbligatorio indossare il casco protettivo per i conducenti compresi nella fascia di età 14-18 anni.

Le regole – La circolazione dei monopattini elettrici non è consentita ovunque ed è limitata
agli ambiti spaziali/territoriali di seguito meglio specificati: strade urbane con limite di velocità di 50 km/h (dove è consentita la circolazione dei velocipedi), strade extraurbane se è presente una pista ciclabile, (ma solo all’interno della pista stessa), aree pedonali urbane (dove è consentita la circolazione dei velocipedi). La circolazione sui marciapiedi o sugli spazi riservati ai pedoni è sempre vietata. I monopattini elettrici devono avere un motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW (500 W).

Nella conduzione, è obbligatorio: circolare in fila unica se le condizioni di traffico lo richiedono e comunque mai affiancati in numero superiore a 2; da mezz’ora dopo il tramonto, e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, possono essere condotti solo a mano se sprovvisti o mancanti dei dispositivi di illuminazione; avere libero l’uso di braccia e mani; reggere il manubrio con entrambe le mani; condurre a mano il veicolo quando si può essere di intralcio o pericolo per i pedoni; per i minori di 18 anni, indossare idoneo casco protettivo; indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (art. 162 c. 4-ter) nelle ore notturne o di scarsa visibilità.

È vietato: trainare o farsi trainare; trasportare persone, animali o cose. Tali veicoli devono sempre rispettare il divieto di trasporto passeggeri, in quanto non omologati per tale finalità.

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