E’ arrivato in Senato il il nuovo disegno di legge presentato in Senato che contiene “Disposizioni in materia di sicurezza e di circolazione stradale dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica”. Il monopattino elettrico, equiparato ad un velocipede, necessita di norme adeguate per “la necessità di prevedere per i monopattini regole certe e chiare di conduzione del mezzo, in linea con quanto previsto dal codice della strada per tutti gli altri veicoli”.
Casco e giubbotto obbligatori – Viene anche “l’obbligo per il conducente del monopattino elettrico di utilizzare, durante la circolazione stradale, il casco protettivo e il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità”. La violazione di questi due obblighi comporta sanzioni amministrative. Se da una parte siamo sempre stati convinti dell’utilizzo del casco, difficilmente possiamo dirci d’accordo su giubotti o bretelle. I monopattini sono dotati di luci led decisamente visibili, mentre l’uso di giubotti o bretelle è poco pratico, oltre che difficilmente verificabile da una normativa, a meno di inventare un’ulteriore norma su come debba essere fatto in maniera specifica l’abbigliamento da monopattini.
Età per guidare – Oggi anche i ragazzi tra i 14 e i 18 anni di utilizzare i monopattini su strada ma solo in aree pedonali e ad una velocità non superiore ai 6 km/h o, in alternativa, su piste ciclabili ad una velocità non superiore a 12 km/h. Per loro è inoltre obbligatorio l’utilizzo del casco e di un giubbotto retroriflettente. Il nuovo DDL ribadisce: “Per favorire il rispetto dei suddetti limiti di velocità ai giovani di età compresa fra quattordici e diciotto anni, è fatto divieto di utilizzare monopattini elettrici privi di un apposito regolatore di velocità configurabile in funzione dei predetti limiti”.
Divieto di sosta – Il parcheggio dei mezzi elettrici, la sosta e la fermata dei monopattini “sono disciplinate applicando quanto previsto dall’articolo 158 del citato codice della strada, ove applicabile. La fermata e la sosta selvaggia sui marciapiedi o in altre aree di circolazione stradale o in aree pedonali è, quindi, sempre vietata”.
I Comuni sono quindi obbligati ad “individuare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, gli appositi spazi riservati alla sosta dei monopattini elettrici contraddistinti da apposita segnaletica. Ai monopattini elettrici è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a ciclomotori e a motoveicoli”.