È stata accolta dal Consiglio di Stato-Quarta Sezione, la richiesta di sospensiva presentata da ArcelorMittal e Ilva contro la chiusura dell’area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto. In attesa dell’udienza di merito del prossimo 13 maggio, in questo modo sono stati congelati gli effetti della sentenza del Tar di Lecce che aveva imposto ai ricorrenti di dar seguito all’ordinanza sulle emissioni del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e di procedere entro 60 giorni dalla notifica, cioè entro il 14 aprile, alla fermata degli impianti.
Intanto, in una nota ufficiale, anche ArcelorMittal Italia precisa di non avere, in conseguenza della pronuncia, “l’obbligo di avviare la fermata dell’area a caldo dello stabilimento di Taranto e degli impianti connessi.
“L’attività produttiva dello stabilimento – si legge nella comunicazione diffusa dall’azienda – può dunque proseguire regolarmente”. L’ordinanza del sindaco di Taranto, emessa il 27 febbraio del 2020, fu sospesa dal Tar il successivo 24 aprile dopo i ricorsi di ArcelorMittal e Ilva in As, chiamate dal giudice amministrativo a consegnare entro il 7 ottobre dello scorso anno ulteriore documentazione. Ma il Tar Puglia non ha considerato gli elementi forniti sufficienti a dimostrare che le criticità erano state rimosse. Il provvedimento del sindaco del capoluogo ionico imponeva ad ArcelorMittal e Ilva in amministrazione straordinaria di individuare e risolvere entro 30 giorni le criticità delle emissioni e, in difetto di adempimento, di procedere entro i successivi 30 giorni alla fermata dell’area a caldo.