Sono stati sospesi, fino al 31 dicembre del 2020, i termini di pagamento delle entrate tributarie e non tributarie delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento esecutivi, comprese le rateazioni. Decadenza allargata, dunque, per i piani rateali presentati fino al 31 dicembre: ciò significa che la condizione della decadenza si verificherà a seguito del mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, anziché le cinque ordinarie. La misura è resa possibile dalla conversione in legge del decreto 125 del 2020, nel quale è stato incorporato il cosiddetto decreto legge “riscossione” (129 del 2020).
Secondo la nuova normativa, sono inoltre sospesi, fino alla fine dell’anno, i pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione sugli stipendi, i salari e altre indennità connesse al rapporto di lavoro. E ancora, anche i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento da parte dell’agente della riscossione godono di una proroga di dodici mesi.
Per effetto del prolungarsi dell’attuale emergenza sanitaria, viene ampliato il periodo di sospensione della riscossione: in questo modo, il termine finale di sospensione dei versamenti in scadenza dal 8 marzo 2020 relativi a cartelle e avvisi di accertamento esecutivi si estende ora fino al 31 dicembre del 2020. Tutti i pagamenti oggetto di sospensione nel suddetto periodo dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021. Entro lo stesso termine dovranno essere effettuati anche i pagamenti delle rate scadute nel suddetto periodo di sospensione, derivanti da piani di rateazione già attivi alla data di apertura del lockdown della riscossione (8 marzo 2020 o 21 febbraio 20120 per i comuni delle ex zone rosse del nord Italia).