ANP Puglia, associazione professionale e sindacale maggiormente rappresentativa dei dirigenti delle scuole, ha avviato una valutazione approfondita dei profili tecnico-giuridici dell’ordinanza del presidente Michele Emiliano che ha riaperto le scuole elementari e medie in Puglia nel pieno della seconda ondata Covid. Sotto accusa la mancata attuazione di un piano preventivo dedicato al trasporto pubblico e all’implementazione dei dispositivi tecnologici dedicati alle famiglie per la didattica a distanza.
“Uno scarico di responsabilità inaccettabile”, scrive Roberto Romito, presidente regionale ANP puglia. Che invita i colleghi dirigenti ad attenersi – per il momento ed anche in attesa di eventuali interpretazioni applicative che dovessero essere emanate da chi di competenza – unicamente alle norme statali in vigore adottate con il recente dpcm 3 novembre 2020 in tema di misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica. Tali norme, com’è noto, prevedono che fino al 3 dicembre 2020 gli alunni delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo frequentino in presenza, ferma restando la didattica digitale integrata al 100% per quelli del secondo ciclo.
Nelle more della conclusione di tale approfondimento, ANP Puglia non può esimersi di osservare, per il momento, che:
1. il presidente Emiliano addebita all’Amministrazione scolastica (Ministero dell’Istruzione) l’omissione “dell’aggiornamento tecnologico delle scuole del ciclo primario, nonostante i lunghi mesi di preparazione e gli ingenti investimenti effettuati”; nel far ciò, sorvola, invece, sulle responsabilità proprie in tema di potenziamento dei trasporti e delle risorse disponibili per il sistema sanitario, i cui ritardi e disfunzioni hanno grandemente determinato (esse, e non l’attività didattica delle scuole) l’attuale critica situazione;
2. impartisce impropriamente istruzioni amministrativo-contabili alle scuole del territorio, intimando loro di provvedere “con l’urgenza del caso” al suddetto aggiornamento tecnologico, in assenza – da parte della Regione – di qualsiasi responsabilità nel concorrere al finanziamento necessario per attuarlo;
3. detta norme “innovative” sulle assenze degli alunni e sulla loro giustificazione che, a parere di questa Associazione, rientrano invece fra quelle “norme generali sull’istruzione” di cui all’art. 117, comma 1, lett. n), della Costituzione, che – com’è noto ai più – afferiscono a materie di competenza esclusiva dello Stato.