Continua spedita e senza intoppi l’iter di assunzioni degli operatori socio sanitari (Oss) vincitori del maxi-concorso coordinato dal Policlinico Riuniti di Foggia e nel contempo si cristallizza l’ennesimo parere positivo sull’operato dell’azienda ospedaliera in merito ai punteggi assegnati in graduatoria da parte del Consiglio di Stato.
All’esito della Camera di Consiglio del 27 agosto, il Consiglio di Stato si è pronunciato sugli appelli proposti da alcuni candidati che reclamavano un punteggio superiore nella graduatoria di merito del concorso denunciando violazioni di legge e del bando. Già in passato queste evidenze erano state respinte dal TAR Puglia sottolineando, a più riprese e con decine di ordinanze, il corretto operato del Policlinico foggiano e adesso – sulle stesse questioni – è intervenuto il Consiglio di Stato ribadendo con forza l’assoluta inconsistenza dei reclami dei ricorrenti stabilendo che: “dagli atti causa non emerge alcuna violazione da parte dell’Amministrazione delle regole sulla predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli, né alcuna modifica dei predetti titoli effettuata dopo l’esito delle prove del concorso” ed inoltre che: “il principio di par condicio competitorum imponeva l’interpretazione strettamente letterale delle clausole del bando di concorso indicanti i titoli di servizio valutabili seguita dal T.A.R., non potendosi ammettere, perciò, un’interpretazione estensiva di dette clausole; nel caso di specie non viene in rilievo nessun problema di illegittima restrizione della platea dei concorrenti, in quanto l’attribuzione dei punteggi per i titoli di servizio avviene – come rilevato dal T.A.R. – a valle dell’ammissione al concorso, cosicché neppure può farsi questione di una presunta violazione del favor participationis (…)”.
A confermare l’azione del Policlinico Riuniti nelle fasi di procedura del concorso si aggiungono le recentissime udienze tenutasi “in presenza” al TAR Puglia il 2 e 23 settembre quando il Collegio è stato investito di numerosi ricorsi (una settantina) che prospettavano presunti vizi procedurali denunciati da alcuni candidati esclusi: ancora una volta il TAR ha respinto ogni reclamo rimarcando più volte la correttezza delle scelte interpretative compiute: riveste particolare significato la conferma della non riconoscibilità (ai fini dell’attribuzione del punteggio) del servizio prestato alle dipendenze delle società in house (Sanitaservice) o presso aziende sanitarie pubbliche ma alle dipendenze di varie società cooperative. Il TAR si è anche espresso, sempre in senso negativo, circa l’equipollenza del titolo di infermiera della Croce Rossa rispetto a quello di OSS (a fini civili).
Con l’ennesima tornata di decisioni a favore del Riuniti da parte del TAR Puglia si giunge ad un consolidamento estremamente importante della graduatoria finale che ha già condotto alla assunzione della gran parte dei vincitori e, con essa, all’adeguamento degli organici della sanità pugliese alle accresciute esigenze di questo particolare momento storico in cui il rafforzamento del comparto deve essere prioritario e rappresentare un baluardo inattaccabile alle improduttive pratiche di ostacolo del miglioramento.