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In Puglia ecco le regole per gli stabilimenti balneari: ombrelloni distanti e divieto di animazione

Pubblicato da: Samantha Dell'Edera | Lun, 18 Maggio 2020 - 08:00

Distanza di un metro e mezzo tra le attrezzature in spiaggia e dieci metri quadrati per la postazione ombrellone. La Regione Puglia, seguendo le indicazioni nazionali, ha inserito nell’ultima ordinanza firmata ieri sera dal governatore Michele Emiliano,  le linee guida per permettere agli stabilimenti balneari di riaprire, ma garantendo la sicurezza.

Lo stabilimento dovrà essere dotato di recinzione e dovrà garantire un numero congruo di varchi di accesso controllati, tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale ed evitare assembramenti, attraverso percorsi dedicati eventualmente distinti per ingresso e uscita. L’accesso degli ospiti allo stabilimento deve essere consentito solo dai punti di accesso previsti e tutti i servizi strettamente connessi alla balneazione, presenti nello stabilimento, sono ad uso esclusivo dei soli ospiti dello stesso.

Si promuove  l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto.  Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C. In alternativa è bene sia fornita l’informazione al cliente che, in caso di febbre e/o sintomi respiratori, sarà invitato a rivolgersi al proprio medico.
La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

 Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

 Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadri per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della  spiaggia (per file orizzontali o a rombo). Devono essere predisposti passaggi che consentano di raggiungere la riva o i servizi comuni senza dover attraversare la superficie occupata da altri bagnanti. Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.

Evitare l’utilizzo di cabine e spogliatoi per le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra gli utilizzi promiscui. Anche l’attività di balneazione deve rispettare le regole relative al distanziamento sociale senza mai derogare alle distanze consentite.
Nelle aree di accesso alle docce/fontanelle dovranno essere predisposti dispositivi o soluzioni che assicurino il regolare flusso dei bagnanti mantenendo le distanze di sicurezza, per cui possono essere previste segnaletiche (orizzontali e/o verticali) o barriere di protezione per regolamentare la fila di accesso al servizio e garantire la distanza interpersonale.

Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni, attrezzature galleggianti etc. vanno disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.
Il personale deve essere dotato da parte dei gestori di DPI adeguati ed è obbligato all’adozione di DPI in caso di contatti ravvicinati con i bagnanti. Sarà obbligatoria l’integrazione del kit di emergenza dei bagnini attraverso la dotazione (aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente) di:
a. una maschera facciale con respiratore da utilizzare in acqua;
b. una visiera, mascherina FPP2 senza valvola filtro e guanti, da usare
per gli interventi su terra ferma;
c. pallone di rianimazione trasparente in silicone lavabile per attività di
rianimazione cardio circolatoria;

Per quanto riguarda le spiagge libere, al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce ai Comuni la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.

È da vietare la pratica di attività di animazione (feste, balli di gruppo, merende collettive, etc.) o ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti. Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

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