I 600 euro quindi arriveranno anche per il mese di maggio ai lavoratori dipendenti e autonomi, non titolari di pensione, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Le categorie dei beneficiarli includono i lavoratori dipendenti stagionali (non del settore turismo e stabilimenti termali), che hanno cessato l’attività tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e con almeno trenta giornate lavorate nel medesimo periodo; i lavoratori intermittenti, di cui al D.Lgs. n.81/2015, che abbiano lavorato per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; i lavoratori autonomi, privi di partita iva, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile); gli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data del 23 febbraio 2020.
L’indennità sale a mille euro per liberi professionisti titolari di partita iva attiva, iscritti alla Gestione separata dell’Inps, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso bimestre del 2019; lavoratori titolari di rapporti di Co.co.co., iscritti alla Gestione separata, titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro; lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, che per far fronte all’emergenza hanno sospeso o cessato la propria attività, oppure subito una riduzione di almeno il 33 % del fatturato o corrispettivi del secondo bimestre 2020; lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano smesso di lavorare tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020. (fonte Corriere della Sera)