La Banca Popolare di Bari dovrà risarcire un’azionista per la somma di 100 mila euro. Il risparmiatore aveva denunciato di avere acquistato, mediante distinte operazioni disposte tra il 2012 e il 2014, azioni e obbligazioni subordinate, dietro raccomandazione “di un sicuro investimento” dell’intermediario convenuto. Il consumatore non aveva alcuna competenza per fare un investimento di così alto rischio e non era stato affatto informato del rischio.
La condanna della banca è stata decisa dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito presso la Consob. A renderlo noto è l’avvocato Monica Mandico, founder di Mandico&Partners e presidente del Centro Tutele Consumatori e Imprese Sovraindebitate, che rappresenta numerosi azionisti e obbligazionisti della Banca Popolare di Bari, commissariata a dicembre e i cui ex amministratori sono stati posti agli arresti per falso in bilancio e ostacolo alla vigilanza.
L’avvocato Mandico, che ha assistito il cliente, ha contestato l’inadeguatezza di tali operazioni, precisando che la competenza, l’esperienza e la propensione al rischio era di livello alto, non compatibile con le conoscenze di licenza media del risparmiatore.
Veniva inoltre eccepita, negli atti inviati all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, la mancata informazione ricevuta sulle caratteristiche e la rischiosità dei titoli proposti, anche sotto il profilo della loro illiquidità al tempo dell’acquisto, presentati dall’intermediario come investimenti sicuri e a capitale garantito.
È stata inoltre contestata la non corretta trattazione degli ordini di vendita successivamente impartiti, riportando che il funzionario bancario della BNP avrebbe anche dissuaso il cliente, nel 2016 e nel 2017, dal rivendere i titoli in questione, inducendolo a contrarre un mutuo al fine di reperire la liquidità necessaria per acquistare un immobile. Il collegio dell’ACF, nella sua decisione di notevole importanza, spiega che:
“Risulta fondata, la domanda di risarcimento del danno per non adeguatezza delle operazioni in esame rispetto al profilo della ricorrente. Infatti, dal questionario MiFID sottoscritto dalla ricorrente nel 2012 risulta che essa avesse un profilo sostanzialmente conservativo. Di contro, si deve ritenere che le azioni e obbligazioni convertibili proposte, qualificate dal resistente come titoli a rischio basso, successivamente elevato a medio, fossero in realtà titoli caratterizzati da un rischio elevato, trattandosi di azioni o obbligazioni convertibili in azioni non quotate su un mercato regolamentato, in quanto tali caratterizzate oltre che dal rischio tipico dell’investimento azionario, anche da un significativo rischio di illiquidità”.
“Ritenuto che il resistente abbia, per l’appunto, raccomandato alla ricorrente il compimento di operazioni non adeguate rispetto al suo profilo, si può allora ragionevolmente presumere che, qualora il resistente avesse agito con tutta la specifica diligenza richiesta, la ricorrente non si sarebbe determinata nel senso di procedere con l’acquisto dei titoli oggetto del ricorso”.
Nella richiesta di risarcimento del danno, l’avv. Monica Mandico ha evidenziato il comportamento della banca che “ha imposto l’acquisto dei propri titoli al fine di accordare altre operazioni finanziarie. La vendita delle azioni, veniva fatta con un’informativa troppo generica consistente in clausole di stile che non soddisfano i doveri informativi a cui è tenuto l’intermediario”.