Nel caso di asili nido privati, per prima cosa sarebbe il caso di controllare il contratto firmato al momento dell’iscrizione, e capire se contiene una clausola che prevede il pagamento della retta anche con una chiusura imposta da eventi esterni.
Nel caso in cui la predetta clausola non vi fosse certamente si potrà richiedere il rimborso della retta sostenuta nel tempo in cui il bambino sia stato assente, mentre per le rette future, nessun inadempimento potrà essere addebitato, in quanto in base ai principi codicistici le obbligazioni contratte possono estinguersi, come disposto dell’art. 1256 Codice civile, se per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile [1218, 1463]. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento [1219].
“Tuttavia – prosegue nella sua spiegazione l’avvocato Chianese – l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione [1325 n. 2] o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla. Ma anche perchè, ai sensi dell’art. 1467 c.c. nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’articolo 1458 c.c”.
Nel caso in cui invece questa clausola sia presente, purtroppo si dovrà procedere al pagamento delle rette. Spetta poi al responsabile della struttura decidere in autonomia se procedere con una scontistica o fare pagare interamente la cifra prevista.