«Ciò che ha creato più sconcerto è che Perilli non abbia mai rappresentato alcun pentimento o ravvedimento per quanto accaduto e, soprattutto, non abbia mai inteso spendere una sola parola di compassione nei confronti dei parenti e della fidanzata di Giuseppe Sciannimanico o di mera partecipazione allo straziante dolore da costoro provato a causa della propria azione».
È un passaggio delle motivazioni con le quali la Corte di Assise di Appello di Bari ha confermato nel novembre scorso la condanna all’ergastolo per Roberto Perilli, l’agente immobiliare barese imputato in qualità di mandante dell’omicidio del collega 28enne Giuseppe Sciannimanico, ucciso il 26 ottobre 2015. Stando alla ricostruzione accusatoria, condivisa dai giudici, Perilli avrebbe commissionato il delitto al pregiudicato Luigi Di Gioia (condannato in abbreviato a 30 anni di reclusione) perché temeva per i suoi affari. Per i giudici Perilli avrebbe «predisposto scientificamente un agguato mortale, costruito sulla base di stratagemmi che soltanto un esperto professionista delle dinamiche della attività delle agenzie immobiliari avrebbe potuto conoscere: Di Gioia, autonomamente, di certo non sarebbe stato in grado di ideare e preparare una trappola così articolata». «La trappola organizzata – spiega la Corte – si concilia con la inequivoca manifestazione della volontà di aggredire l’incolumità della persona della vittima. Il tipo di ferite prodotte, due colpi netti sparati in parti vitali del corpo (spalla e capo, ndr), evidenziando il carattere estremo dell’intento e, quindi, non si può dubitare che proprio l’uccisione fosse il mandato consegnato al sicario, così come comprovato dalle specifiche e agghiaccianti modalità dell’azione posta in essere dall’auto materiale del delitto: una vera e propria esecuzione». Nella sentenza i giudici definiscono le «modalità dell’azione raccapriccianti, di eccezionale pervicacia e di rara ed elevatissima intensità è il dolo che ha sorretto la condotta» e «ciò non può che attribuire un grado particolarmente elevato alla capacità a delinquere del colpevole, determinatosi ad agire per uno spregevole movente nelle fasi della ideazione, della preparazione e della esecuzione del reato».