L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) ha dettato nuove direttive per la gestione della morosità nel servizio idrico integrato (SII). Cambia, così, la regolamentazione anche nei rapporti di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Lo annuncia l’assessore regionale Giovanni Giannini.
Nel caso di morosità dell’utente singolo si può procedere alla interruzione dell’erogazione del servizio solo in tre casi: a) dopo che sia stata effettuata la limitazione della fornitura attraverso un riduttore di flusso, che garantisce comunque l’erogazione del minimo vitale di 50 litri al giorno a persona; b) nel caso in cui la limitazione non sia tecnicamente possibile, dopo l’invio da parte del gestore di un avviso; c) quando il mancato pagamento di fatture sia di importo superiore al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo agevolato.
La limitazione/sospensione della fornitura deve essere attuata dal gestore in via differenziata, a seconda del livello di morosità, e la disattivazione della fornitura è prevista solo per i casi più gravi. Per le utenze condominiali non è consentito attivare la procedura di limitazione/sospensione o disattivazione della fornitura idrica se sono stati eseguiti pagamenti parziali, effettuati in un’unica soluzione entro i termini previsti nella comunicazione di messa in mora e pari almeno alla metà dell’importo complessivo dovuto. Se poi, entro sei mesi dall’avvenuto pagamento parziale, non si provveda al saldo dell’importo dovuto, il gestore ha la facoltà di procedere alla limitazione/sospensione o disattivazione della fornitura. Il tutto entro i limiti della prescrizione biennale delle bollette.
Sono escluse da provvedimenti di disattivazione le categorie di utenti deboli, cioè quelli che beneficiano del “bonus sociale idrico” e utenze pubbliche come ospedali, case di cura e di assistenza, presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza, carceri, istituti scolastici.