Le donne che vorranno lavorare fino al nono mese di gravidanza e prendere il congedo di maternità obbligatorio di cinque mesi “esclusivamente dopo il parto” potranno fare domanda all’Inps prima dei due mesi che precedono la data presunta del parto. Lo chiarisce l’Inps in una circolare sulla norma della legge di Bilancio per il 2019 che prevede la possibilità di lavorare fino al nono mese di gravidanza e di astenersi dal lavoro nei cinque mesi successivi al parto. Ci deve essere un parere medico che certifichi che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
“E’ riconosciuta alle lavoratrici – si legge nella legge di Bilancio per il 2019 – la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”. La norma è entrata in vigore il primo gennaio 2019 ma con la circolare 148 l’Inps dà le istruzioni operative e quindi sblocca le domande eventualmente già arrivate e accetta le nuove domande. La documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza.
Nel caso di parto successivo alla data presunta i giorni tra la data presunta e il parto “sono conteggiati nel congedo di maternità ma non possono essere indennizzati in quanto regolarmente retribuiti dal datore di lavoro e coperti sul piano degli obblighi contributivi”. L’interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza “è compatibile con la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, purché i motivi alla base della predetta interdizione cessino prima dell’inizio del congedo di maternità ante partum”. Invece l’insorgere di un periodo di malattia prima dell’evento del parto, tra il settimo e il nono mese, “comporta l’impossibilità di avvalersi dell’opzione”. Nel giorno di insorgenza dell’evento morboso (anche qualora fosse un singolo giorno), la lavoratrice gestante inizia il proprio periodo di congedo di maternità e le giornate di astensione obbligatoria non godute prima si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto. La lavoratrice può rinunciare alla scelta di avvalersi di tale opzione solo prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità ante partum. Qualora, tuttavia, la lavoratrice gestante manifestasse la decisione di non volersi più avvalere dell’opzione dopo l’inizio del periodo di maternità ante partum, il congedo di maternità indennizzabile sarà computato secondo le consuete modalità (due mesi ante partum e tre mesi post partum). Quindi i periodi prima del parto lavorati prima della rinuncia saranno comunque computati come periodo di maternità, ma non saranno indennizzati poiché la lavoratrice non si è astenuta dall’attività lavorativa. (Ansa)