Nel mondo dello sport, il contratto di lavoro prevede l’assunzione diretta, attraverso la stipulazione di un accordo in forma scritta ad substantiam, ovvero tenendo conto dei prototipi predisposti dalle Federazioni sportive nazionali e dai rappresentanti delle categorie interessate. Schematicamente, il contratto di lavoro sportivo deve rispondere ai seguenti dettami:
- l’accordo deve essere individuale, la sua stipula deve rispondere alle forme predette, stipulato nelle forme suddette e deve essere depositato presso la federazione sportiva o presso la lega di appartenenza che lo approva perfezionandolo;
- il contratto tra sportivo professionista e società professionistica, deve necessariamente contenere la clausola di rispetto da parte dello sportivo delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici;
- il contratto deve contenere la clausola compromissoria, mediante la quale si impone alle parti che le eventuali controversie relative all’attuazione del contratto siano deferite a collegi arbitrali.
- la sua durata massima è di n. 5 anni.
Ai lavoratori sportivi, di cui all’art. 2 della legge n. 91 del 1981 è applicabile lo statuto dei lavoratori ad eccezione:
- 4, sul divieto di utilizzo di impianti audiovisivi;
- 5, sugli accertamenti sanitari;
- 7, per le sanzioni irrogate dalle federazioni sportive nazionali;
- 13, in tema di qualifiche e mansioni;
- 18, in materia di licenziamenti individuali;
- 33 e 34, in materia di assunzione mediante collocamento.
In riferiemento a quanto appena elencato e tenendo conto di quanto disposto dall’art.7 della Legge 91/1981, il lavoro sportivo professionistico deve essere svolto sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed approvate, con decreto ministeriale della Sanità. Per ogni sportivo, deve essere predisposta una scheda sanitaria periodicamente aggiornata, a seguito di analisi cliniche. L’aggiornamento della scheda sanitaria, ad opera della società o dello sportivo (se lavoratore autonomo) costituisce la condizione necessaria per l’autorizzazione da parte delle singole federazioni allo svolgimento dell’attività degli sportivi professionisti. All’art. 8 della Legge n. 91 del 1981viene sancito, inoltre, che le società sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell’attività sportiva professionistica.
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