Non sarà il Comune di Bari, ma eventualmente la Regione Puglia, a risarcire i danni provocati dall’aggressione di un cinghiale ad un cane di proprietà di un cittadino del quartiere San Paolo.
Lo ha stabilito il giudice di pace di Bari nell’ambito di un procedimento nato da una richiesta di risarcimento danni (le spese sostenute per le cure e i danni morali) fatta da un cittadino del San Paolo alla Regione Puglia per le lesioni causate al suo cane dall’aggressione di un cinghiale, avvenuta nel dicembre 2017.
Il giudice, Maria Tuozzo, ha estromesso dal procedimento il Comune, la Città Metropolitana di Bari e il Parco Naturale di Lama Balice, terzi chiamati in causa, per «carenza di legittimazione passiva», attribuendo invece «la responsabilità esclusiva» al «comportamento colposo della Regione». Il procedimento, quindi, proseguirà solo a carico dell’ente regionale.
Nella sentenza il giudice evidenzia che «la materia è oggetto di querelle con rimbalzi di responsabilità tra gli enti sulla scorta di ondivaghi orientamenti giurisprudenziali». Per individuare le responsabilità, nonostante la «farraginosità delle norme di settore», il giudice richiama alcune leggi regionali, la n.97 del 1998, una delibera di Giunta del 2015 e un’altra legge regionale del 2017, relative alle «norme per la protezione della fauna selvatica». Tali norme riconoscono «alla Regione il compito di legiferare in materia ponendo in essere un dovere di vigilanza e di controllo, con delega alle Province di funzioni di monitoraggio e verifica della fauna selvatica sul territorio», e definiscono «le linee guida per l’indennizzo dei danni provocati da fauna selvatica protetta». Per quanto riguarda gli interventi finalizzati ad «evitare la pericolosa circolazione dei cinghiali», il giudice evidenzia che «non è possibile individuare una delega che attribuisca alle Province lo svolgimento di attività per amministrare i rischi di danni a terzi».
Per il giudice, inoltre, «l’evento lesivo non può essere opposto al Comune, quale ente deputato alla custodia», dal momento che «trattasi di fauna selvatica, rientrata nel patrimonio indisponibile dello Stato che è incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia e vigilanza». La stessa Regione, spiega la sentenza riportando il contenuto di alcuni documenti prodotti dal Comune, «si assumeva l’impegno di rimborsare le spese di cattura, ritenendosi competente a provvedere al trasporto degli animali selvatici catturati oltre che alla cura degli aspetti operativi». Infine «non è ipotizzabile – conclude il giudice – neanche la responsabilità del Parco, ente tra l’altro non dotato di gestione autonoma».