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Daspo: inasprimento delle sanzioni nel decreto sicurezza bis

Pubblicato da: avv. Valentina Porzia | Mer, 4 Settembre 2019 - 10:00
Fumogeni In Campo

 Nei primi giorni dello scorso mese, il Parlamento ha emanato il Decreto Sicurezza Bis, testo in parte rivolto a contrastare fenomeni di violenza in occasione di eventi sportivi che amplia la portata del cosiddetto DASPO.  Nello specifico, viene data al Questore la facoltà di vietare l’accesso ai luoghi in cui si svolgono gli eventi sportivi, e  anche ai posti interessati dalla sosta, dal transito o dal trasporto dei partecipanti alle medesime manifestazioni.

Tale limite è posto nei confronti di coloro che hanno preso parte ad episodi di violenza su persone o cose durante le manifestazioni sportive nazionali ed internazionali.

 Come già anticipato, la riforma, inoltre, introduce tra le cd. aggravanti comuni l’avere commesso il fatto-reato in occasione, o a causa di manifestazioni sportive, o durante i trasferimenti da/ verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni. Tale circostanza comporta l’aumento della pena edittale fino a un terzo.

Nell’ambito dell’inasprimento delle misure repressive e delle sanzioni, è doveroso segnalare quanto segue:

  • Il reato di rissa (art. 588 c.p.) è stato inserito tra quelli che, in caso di denuncia o di condanna anche non definitiva, possono comportare l’applicazione del DASPO;
  • È stata aumentata la durata della misura di prevenzione per i recidivi e coloro che abbiano già violato un precedente DASPO, in altre parole per coloro che sono già stati destinatari del medesimo rilievo l’inibizione non potrà essere inferiore a 5 anni né superiore a 10.
  • Il DASPO per fatti commessi all’estero potrà essere disposto dall’autorità straniera competente e dalle forze di polizia italiane che cooperano con detta autorità in relazione alla specifica manifestazione sportiva.
  • Ai direttori di gara e a coloro che hanno il compito di assicurare la regolarità delle competizioni sportive, poi,  è stata estesa la tutela prevista dall’ordinamento per gli addetti ai varchi di accesso agli impianti.
  • È stato fatto divieto alle società sportive di corrispondere titoli di accesso o altre agevolazioni, nonché di stipulare rapporti contrattuali, con i soggetti destinatari di DASPO, di misure di prevenzione o con i pregiudicati per specifici reati.
  • Viene ampliato l’ambito applicativo della disciplina sanzionatoria per il cosidetto bagarinaggio, con la possibilità per il sindaco di ordinare l’allontanamento dei bagarini dalle stazioni ferroviarie e marittime, dagli aeroporti e dalle banchine degli autobus
  • È stato ampliato l’istituto dell’arresto in flagranza differita sia per reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l’arresto; sia quando per gli stessi reati, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, sia obbligatorio l’arresto.

Per info ed approfondimenti, scrivere a avvocato@valentinaporzia.com

 

 

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