Il Comunicato Ufficiale del 19 aprile 2019, dopo un anno dall’introduzione del diritto di recompra, ha previsto la modifica del comma 4 dell’art. 102 delle NOIF (Norme Organizzative Interne) che disciplina le norme sul diritto di riacquisto dei giocatori.
Ebbene, la ratio del predetto istituto è quella di consentire alle società calcistiche interessate alla crescita di giovani promesse che non trovano spazio all’interno dei rispettivi clubs di cedere tramite contratto, il diritto di sfruttamento delle prestazioni sportive dei medesimi ad altri club. Al momento della cessione viene stabilita un’opzione per il futuro riacquisto del cartellino del giocatore ad un prezzo pattuito.
Come inteso nel testo originario dell’art. 102 co. 4 delle NOIF, il diritto di recompra presentava caratteristiche rilevanti soprattutto dal punto di vista fiscale.
Attraverso questa pratica, infatti, accadeva che la società cedente registrasse una plusvalenza contabile immediata al momento della cessione, riservandosi la possibilità di riacquistare il diritto alle prestazioni sportive del giocatore – che nel frattempo era stato valorizzato – ad un prezzo prestabilito, e può garantirsi un’importante plusvalenza al momento dell’esercizio del successivo diritto di riacquisto.
A seguito della recente riforma, volta ad evitare le cessioni a cifre troppo eccessive, le novità introdotte sono sostanzialmente tre:
- la modifica dei termini per l’esercizio o l’abbandono del diritto di opzione;
- l’eliminazione della facoltà per la società cessionaria di poter cedere, temporaneamente o definitivamente, il contratto del calciatore ad una terza società, seppur tramite il consenso del calciatore e della società titolare del diritto di opzione;
- la decorrenza degli effetti contabili delle eventuali plusvalenze/minusvalenze.
Per quanto concerne il primo aspetto, quindi, è stato stabilito che il diritto di recompra può essere esercitato, o rinunciato, solo nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione a titolo definitivo del giocatore.
La seconda modifica riguarda, invece, l’abrogazione della norma nella parte in cui prevedeva la possibilità per la società cessionaria di cedere a sua volta, temporaneamente o definitivamente, il contratto del giocatore ad una terza società a fronte del consenso sia del calciatore stesso sia della società titolare del diritto di opzione
Da ultimo, proprio per evitare il diffuso utilizzo di questo strumento normativo per finalità di equilibrio finanziario, è stato precisato che gli effetti contabili delle potenziali plusvalenze e minusvalenze derivanti dall’eventuale riacquisto del giocatore, decorrono dal momento dell’esercizio o della rinuncia del diritto di opzione e devono essere contabilizzate nel bilancio di esercizio relativo alla seconda stagione sportiva successiva a quella nel corso della quale è avvenuta la cessione a titolo definitivo del calciatore.
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