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Gli impianti sportivi di proprietà delle pubbliche amministrazioni

Pubblicato da: Avv. Valentina Porzia | Mer, 3 Aprile 2019 - 10:45

Per «impianto sportivo» si intende l’insieme di uno o più aree, preposte allo svolgimento dell’attività degli atleti. La struttura comprende: lo spazio per la pratica sportiva; la zona spettatori; il bar, i servizi igienici e le aree accessorie Gli impianti sportivi e gli spazi pubblici di proprietà degli Enti locali destinati all’attività agonistica e non agonistica, con le relative attrezzature, costituiscono beni del patrimonio indisponibile delle Amministrazioni locali destinati a soddisfare esigenze e bisogni dei cittadini e sono descritti e valutati in appositi inventari analitici. Nel settore sportivo, è impossibile effettuare distinzioni precise operando semplici suddivisioni a seconda delle tipologie di impianto, in quanto troppe sono le variabili che vi incidono: grandezza, bacino d’utenza e modalità di gestione.

Accade, però, che gli edifici per lo sport si classifichino in: a carattere cittadino e di circoscrizione o a rilevanza economica e privi di rilevanza economica.
L’appartenenza ad una o all’altra categoria determina l’individuazione della normativa applicabile. Le stesse strutture, infatti, possono essere gestite in vari modi e forme. Si passa dalla conduzione pubblica, con propri dipendenti e risorse finanziarie, alla gestione privata, ove il soggetto è il proprietario mentre quello privato è l’utilizzatore e il gestore dell’impianto. A metà, ritroviamo: i casi di amministrazione pubblica con appalti scorporati, i consorzi pubblici, la cessione ad aziende municipalizzate e quella a società a partecipazione statale. In caso di concessione in gestione a privati, è importante porre un confine tra la responsabilità che permane in capo al soggetto proprietario e quella che, invece, interessa il gestore. Per quanto riguarda il primo soggetto, troviamo un limite dato da quanto sancito dall’art. 2054 c.c., ovvero «Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione». Il soggetto proprietario, tuttavia, resta obbligato ad esercitare sorveglianza e controllo sulla struttura e a provvedere ai casi di straordinaria manutenzione, quali gli oneri ingenti e le opere a strutture murarie.
Diversamente, l’associazione sportiva dilettantistica ( o società)– che gestisce impianti ed attrezzature – è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 40 c.p. 3, a tutela della incolumità di coloro che li utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del neminem laedere, sia nella sua qualità di custode delle stesse attrezzature (come tale civilmente responsabile, per il disposto dell’art. 2051 c.c., dei danni provati dalla cosa, fuori dall’ipotesi del caso fortuito), sia, infine, quando l’uso delle dotazioni dia luogo ad un’attività da qualificarsi pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c. 4. La ripartizione della responsabilità appena enunciata riguarda, senza dubbio, i casi di gestione di breve durata, tipici degli affidamenti di conduzione degli impianti sportivi pubblici in Italia. Sembrerebbe, tuttavia, che qualcosa si stia muovendo verso la gestione a lungo termine, soprattutto per quanto concerne lo sport professionistico. In quest’ottica, come meglio vedremo in seguito, un ruolo importante è rivestito dall’Istituto per il Credito sportivo, il quale indirizza le proprie attività prevalentemente nel settore dello sport e finanzia: la costruzione di nuovi impianti ed acquisizione delle relative aree, l’ampliamento, la ristrutturazione, il miglioramento di impianti, l’acquisizione di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali, l’acquisto di attrezzature sportive e il pagamento di interessi su finanziamenti concessi da altri. In conclusione, in Italia, la possibilità di avere impianti sicuri, adeguati ai tempi, funzionali, all’avanguardia ed idonei a fornire allo spettatore un’esperienza più che soddisfacente – al di là dei risultati sportivi della squadra – passa dal raggiungimento della consapevolezza dei propri limiti da parte delle Amministrazioni Locali, nonché dal riconoscimento del potenziale, gestionale ed economico, dei privati, siano essi associazioni, club o sponsor.
Per info ed approfondimenti, scrivere a: avvocato@valentinaporzia.com

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