La giunta comunale di Bari ha approvato il nuovo regolamento del verde urbano riguardante le “disposizioni per la tutela del verde cittadino”, che sarà sottoposto al Consiglio comunale.
Il documento redatto dall’amministrazione comunale, con la partecipazione della Consulta dell’Ambiente del Comune di Bari e di altre associazioni, recepisce le indicazioni legislative secondo cui le amministrazioni pubbliche, al fine di affrontare in modo sistematico il settore del verde pubblico, si devono dotare di strumenti tecnici idonei per una corretta pianificazione, progettazione e gestione degli spazi verdi.
“Garantire il decoro urbano e il mantenimento del verde pubblico, oltre che valorizzare e tutelare il patrimonio di aree verdi in città, è da sempre obiettivo dell’amministrazione comunale che ha deciso di dotarsi di questo strumento che permetterà di sancire alcune regole per disciplinare tutti i comportamenti attuati da soggetti pubblici o privati rispetto al bene in questione”.
Nel regolamento, composto da 43 articoli, è inserito anche un decalogo di cosa si può e non si può fare nelle aree verdi pubbliche. Ecco il decalogo: è vietato ogni comportamento che determini danni all’ambiente e alla vegetazione, gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti; imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica, i manufatti e gli impianti presenti; estirpare le piante o anche solo reciderle, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione, danneggiare la cotica erbosa e le specie arboree, scavare il terreno, l’impermeabilizzazione del suolo, l’accatastamento di materiale infiammabile, il posizionamento e il deposito di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato, calpestare o sostare nei siti erbosi e nelle aiuole, scavalcare transenne, ripari, steccati, muri o muretti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite.
Sarà vietato, inoltre:
- ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
- catturare, molestare o ferire animali;
- disturbare i luoghi di nidificazione, rimuovere e danneggiare i nidi e le tane, con l’eccezione della lotta e disinfestazione di animali indesiderati;
- raccogliere e asportare bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, nonché calpestare le aiuole;
- appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi cartelli segnaletici, o legare biciclette o altro manufatto;
- versare sul suolo, nei fontanili, nei corsi e nei ristagni d’acqua rifiuti o sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- il transito di biciclette o di altri mezzi non motorizzati al di fuori dei sentieri previsti per il camminamento;
- campeggiare, pernottare ed accendere fuochi, sostare con veicoli a motore, rilasciare deiezioni umane o animali;
- effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi, posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni;
- mettere a dimora piante senza l’assenso dell’Ufficio competente la gestione del verde pubblico;
- accendere barbecue, senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione comunale e comunque senza la continua vigilanza di una persona adulta;
- svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell’amministrazione comunale;
- sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente atto, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone.
Sanzioni
Fatto comunque salvo quanto già disciplinato e sanzionato dalla normativa sovraordinata e regolamentare in materia ambientale, la violazione delle disposizioni del presente regolamento comporta la sanzione da 150 a 900 euro, ad eccezione della fattispecie prevista all’art. 45 comma 3 per la quale la sanzione prevista è compresa tra 250 e 1.500 euro.
La medesima sanzione da 250 a 1.500 euro è irrogata per l’esecuzione di scavi a distanza dalla pianta inferiore alle distanze minime prescritte dall’art. 4, senza aver preventivamente ottenuto la deroga, oppure per l’esecuzione dei lavori in difformità dalla deroga concessa e per la mancata adozione delle cautele necessarie a garantire l’integrità e sicurezza dalle piante, prescritte al Titolo Il in caso di allestimenti di cantieri su aree verdi pubbliche ed alberate.