Due dirigenti della Regione e due funzionari dell’Acquedotto pugliese sono stati assolti dal Tribunale di Brindisi con formula piena dall’accusa di aver contribuito ad alterare le acque dell’oasi marina protetta di Torre Guaceto con i reflui prodotti da un depuratore consortile che si trova nel comune di Carovigno (Brindisi) e che scarica all’interno del Canale Reale che a sua volta sfocia nella zona della riserva sottoposta a maggiore tutela.
Il giudice Ambrogio Colombo monocratico ha accolto la richiesta di assoluzione formulata dal pubblico ministero Giuseppe De Nozza. Le persone assolte sono: Massimiliano Baldini e Fabrizio D’Andria, di Aqp; Luca Limongelli e Andrea Zotti della Regione Puglia. La denuncia era stata formulata dal consorzio di Torre Guaceto, che si era costituito parte civile. Per un capo di imputazione i due funzionari dell’Acquedotto pugliese avevano scelto di chiudere con l’oblazione. L’accusa riteneva che lo sversamento dei residui prodotti dall’impianto (che serve i Comuni di Carovigno, San Michele Salentino e San Vito dei Normanni, tutti nel Brindisino) all’interno del Canale Reale e, per l’effetto, nelle acque della riserva marina di Torre Guaceto, fosse avvenuta in violazione del divieto di modificazione delle caratteristiche dell’ambiente marino protetto.
Nel corso del dibattimento i legali hanno dimostrato come non vi è stata alcuna alterazione delle acque, non essendosi verificato alcuno sforamento rispetto ai parametri previsti dalla normativa di settore. In più hanno evidenziato come i Dirigenti della Regione Puglia siano stati costretti dalla necessità di fronteggiare una situazione contingente e abbiano adottato l’unica soluzione possibile, per un periodo limitato, in attesa della condotta sottomarina che, come previsto dal progetto originario, porterà le acque in mare aperto. «All’esito di un dibattimento durato quasi tre anni – dichiarano i legali di Zotti, Michele Laforgia e Giovanni Orfino – il giudice monocratico del Tribunale di Brindisi ha assolto tutti gli imputati per insussistenza del fatto, evidentemente ritenendo che non vi sia stata alcuna alterazione dell’habitat all’interno della riserva marina protetta»