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Quota 100, prime pensioni “anticipate” già da aprile: ecco cosa cambia

Pubblicato da: redazione | Mer, 30 Gennaio 2019 - 14:30

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto legge che introduce in via sperimentale per tre anni la cosiddetta Quota 100 dando la possibilità di andare a riposo anticipato rispetto all’età di vecchiaia a quei lavoratori che hanno già maturato almeno 62 anni di età e 38 di contributi.

Il provvedimento, che prevede anche lo stop all’aumento dei requisiti per la pensione anticipata legato all’aspettativa di vita fino al 2026, secondo i calcoli del Governo dovrebbe riguardare 290.000 persone nel 2019 e altre 680.000 nei due anni successivi per un importo di circa 20 miliardi al lordo degli effetti fiscali.

Ecco una sintesi realizzata dall’Ansa su cosa prevede  il decreto

QUOTA 100 PER TRE ANNI: chi ha almeno 62 anni (ed è quindi nato fino al 1957 quest’anno, fino al 1958 nel 2020 e fino al 1959 nel 2021) potrà andare in pensione se avrà maturato almeno 38 anni di contributi. E’ previsto il divieto di cumulo con l’attività lavorativa fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. L’anticipo massimo può arrivare a cinque anni se si sono appena compiuti i 62 anni di età dato che per l’accesso alla pensione di vecchiaia l’asticella è salita nel 2019 a 67 anni.

PRIMA USCITA APRILE PER PRIVATI: una volta raggiunti i requisiti per l’accesso alla pensione Quota 100 è prevista una finestra trimestrale per i lavoratori privati con la prima uscita ad aprile per chi ha raggiunto i requisiti alla fine del 2018.

PER PUBBLICI PRIMA USCITA AGOSTO: per i lavoratori pubblici che maturano i requisiti entro la data di entrata in vigore del decreto la prima uscita sarà il primo agosto 2019.

PENSIONE ANTICIPATA INDIPENDENTE DALL’ETA’: si potrà continuare ad andare in pensione indipendentemente dall’età anagrafica se si hanno almeno 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) ma è prevista comunque una finestra trimestrale. Viene quindi annullato l’incremento scattato nel 2019 (di cinque mesi a 43 anni e tre mesi) e vengono sospesi eventuali aumenti legati all’aspettativa di vita fino al 31 dicembre 2026.

FONDI SOLIDARIETA’: in caso di accordo sindacale con il datore di lavoro è possibile l’inserimento del lavoratore che raggiunga i requisiti per quota 100 entro tre anni in un fondo di solidarietà con un assegno di sostegno al reddito. Quindi la norma riguarda i lavoratori nati entro il 1962 (che avranno quindi 59 anni nel 2021, ultimo anno della sperimentazione) con almeno 35 anni maturati entro quell’anno.

PACE CONTRIBUTIVA: nel triennio 2019-21 sarà possibile coprire i buchi contributivi (per i quali non sussista obbligo contributivo). La facoltà è data solo a coloro che sono interamente nel sistema contributivo e che quindi non hanno anzianità contributiva precedente il 31 dicembre 1995 e per una durata massima di cinque anni.

RISCATTO LAUREA: con un pagamento minimo si possono riscattare anche gli anni di laurea ma solo se si hanno meno di quarantacinque anni di età.

TFS: ai lavoratori pubblici che vanno in pensione con Quota 100 il Tfs viene erogato solo al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata previsti dalla riforma Fornero. Sarà possibile chiedere un anticipo nel limite massimo di 30.000 euro alle banche che aderiranno a un accordo quadro. Sarà prevista un’agevolazione sulla tassazione del Tfs quando si prenderà in modo da annullare nella sostanza gli interessi da pagare sul prestito.

APE SOCIALE E OPZIONE DONNA: sono prorogate fino alla fine del 2019 le norme sull’Ape sociale (per gli over 63 in condizioni di difficoltà con almeno 30 anni di contributi se disoccupati o almeno 36 se impegnati in attività gravose) e sull’opzione donna. La misura era scaduta alla fine del 2018. Per le donne è possibile andare in pensione con almeno 58 anni di età e 35 di contributi (con un anno di finestra mobile) ma calcolando l’importo dell’assegno con il sistema contributivo.

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