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Caso Perinelli: i diritti dei tesserati non possono essere trasferiti agli eredi

Pubblicato da: Avv. Valentina Porzia | Mer, 23 Gennaio 2019 - 11:45

Qualora la società non corrisponda gli importi previsti dall’Accordo economico, quali rimborsi forfettari di spese, il calciatore dilettante può presentare reclamo alla competente Commissione Accordi Economici (CAE).
Le sue decisioni possono essere impugnate innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche, entro sette giorni dalla comunicazione della decisione.
In caso di mancata impugnazione delle decisioni di primo e secondo grado, il pagamento delle somme accertate deve essere eseguito entro e non oltre 30 gg dalla comunicazione, pena le sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva.
Ebbene, alla luce delle recenti decisioni degli organi di Giustizia federale che hanno riguardato il giovane Perinelli, duole rilevare che “L’erede di un tesserato deceduto, in quanto non tesserato, non ha legittimazione innanzi alla giurisdizione endofederale per fare valere il diritto anche eventualmente già azionato dal de cuius in quanto, quest’ultimo, titolato”.
Tale assunto deriva dalla carenza di titolo dell’erede a godere dei diritti riconosciuti ai soggetti tesserati alla FIGC.
Infatti, al di fuori dell’illecito sportivo, la legittimazione ad agire innanzi agli organi di giustizia sportiva deve essere riconosciuta solo in capo alle società sportive ed ai tesserati.
Ne consegue che, nonostante la decisione degli organi federali possa apparire un atto poco umano, l’orientamento su esposto è giustificato dalla natura dell’atto di tesseramento con il quale una Federazione Sportiva Nazionale (FSN) conferisce allo sportivo l’abilitazione all’esercizio dell’attività sportiva agonistica nelle competizioni e il gare da essa organizzate e lo rende soggetto di diritto sportivo, in altre parole titolare di una serie di diritti e doveri predeterminati dalle norme che ogni singola federazione di appartenenza si è posta. Al contrario, coloro che non sono tesserati non possono godere dei medesimi diritti e posso far valere le loro ragioni solo in sede ordinaria.
Per info ed approfondimenti, scrivere a avvocato@valentinaporzia.com

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