“Non una tragica fatalità ha determinato l’evento disastroso del 12 luglio 2016, ma la consapevole violazione” delle norme “volte alla tutela della sicurezza dell’esercizio ferroviario e quindi della incolumità di utenti, lavoratori e terzi”. Lo scrive il gup del Tribunale di Trani, Angela Schiralli, nel provvedimento con cui ieri ha disposto il rinvio a giudizio dei 18 imputati, dirigenti e dipendenti della società Ferrotramviaria e del Ministero dei Trasporti, accusati del disastro ferroviario avvenuto sulla tratta a binario unico con blocco telefonico Andria-Corato che causò la morte di 23 persone.
In un’ordinanza di 25 pagine, il gup ripercorre le ipotesi accusatorie, spiegando che “l’udienza preliminare non è un quarto grado di giudizio” ma “deve prendersi atto che in nessuno dei casi si è trattato di una imputazione azzardata ovvero scevra da un adeguato sostegno probatorio”, rinviando comunque al giudice del dibattimento l’accertamento della fondatezza delle accuse. “Certo gli imputati non possono andare prosciolti – dice il gup – sull’assioma che nessun sistema di controllo è sicuro. Il processo tende ad accertare proprio questo: se si poteva evitare l’incidente e cosa si doveva fare per evitarlo”.
Con riferimento ai dirigenti di Ferrotramviaria imputati, il giudice scrive che i vertici aziendali, ai quali “spettano i doveri di vigilanza, controllo e intervento diretto sulle situazioni di rischio”, “erano perfettamente consapevoli del rischio essendosi verificati situazioni di pericolo di collisione o tamponamento tra convogli nell’ultimo decennio”. Incidenti sfiorati che, tuttavia, non hanno indotto a pianificare “l’adozione di soluzioni alternative al blocco telefonico”. Il giudice ricorda addirittura che nel 2014 l’allora AD “preferì proporre alla Regione Puglia la riduzione dei finanziamenti destinati alla realizzazione del blocco automatico”, da 7 a 3 milioni di euro, “da dirottare invece all’acquisto di quattro elettrotreni”. Con riferimento alla posizione di capistazione e capotreno, coloro che materialmente avrebbero commesso l’errore che determinò lo scontro tra i due treni, il giudice parla di “abitudinaria omissione nell’eseguire i controlli basilari e nell’applicare i protocolli previsti dal regolamento per l’incrocio fra treni su binario unico con regime di blocco telefonico”. Quanto al ruolo dei funzionari del Ministero, il gup parla di “inerzia” nella vigilanza.