È annullato il provvedimento con il quale il Comune di Melendugno ha respinto la richiesta della società Trans Adriatic Pipeline volta a ottenere una deroga ‘per attività rumorosa ambientalè al fine di poter lavorare in orario continuato di 24 ore al giorno per la realizzazione del microtunnel per l’approdo del gasdotto Tap in Italia. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha accolto un ricorso della società.
La Trans Adriatic Pipeline è la società costituita da sei operatori internazionali del settore del gas al fine di progettare e realizzare un gasdotto per l’importazione di gas naturale dal Mar Caspio fino all’Europa, con approdo sulle coste della Puglia. L’opera è in corso di realizzazione; in particolare, quella parte del progetto dedicata alla realizzazione del microtunnel. La Tap ha incaricato della progettazione e della realizzazione la Saipem, che si avvale, per l’esecuzione, della Icop. È stata quest’ultima a presentare al Comune di Melendugno richiesta di «autorizzazione in deroga per attività rumorosa ambientale originata da cantieri temporanei», al fine di poter lavorare 24 ore al giorno. Il Comune ha respinto l’istanza; il Tar nel dicembre dello scorso anno, ha annullato il provvedimento comunale.
Successivamente l’amministrazione comunale ha però inviato a Icop un «preavviso di rigetto» della nuova istanza proposta; ne è nato un nuovo ricorso al Tar. I giudici hanno ritenuto il ricorso fondato, giacché «gli orari in deroga debbono ritenersi già autorizzati dal Decreto VIA e dall’Autorizzazione Unica del MiSE, senza necessità che vi siano ulteriori atti di assenso da parte dell’Amministrazione comunale». In più, «con riguardo alla rumorosità ammessa dei lavori in questione, gli impatti acustici sono stati attentamente valutati nello Studio di impatto ambientale a suo tempo presentato dalla Tap e risultano sempre nei limiti di tollerabilità ammessi dalle normative settoriali. Ne consegue che l’ipotetico superamento di detti livelli si prospetta come ipotesi del tutto eventuale, legata a possibili guasti, malfunzionamenti o altre evenienze comunque occasionali e momentanee, dei macchinari che saranno impiegati nello scavo del tunnel». Alla fine, per i giudici «deve trovare accoglimento la domanda di parte ricorrente avverso il diniego comunale di autorizzazione in deroga all’operatività del cantiere oltre gli orari autorizzati».