Scacco matto all’abusivismo turistico non alberghiero. Sull’approvazione da parte del Consiglio regionale della Puglia dell’assegnazione di un codice identificativo di struttura e la creazione di un registro delle strutture ricettive non alberghiere per facilitare il censimento e controllarne l’esercizio illegale interviene Confesercenti.
‘In seguito alla continue rilevazioni di Confesercenti si è finalmente arrivati ad introdurre una norma – spiega Francesco de Carlo, vice presidente nazionale Asshotel Confesercenti – che mette ordine al comparto turistico non alberghiero, il quale – a differenza degli alberghi – non è tenuto alla rigorosa osservanza delle regole fiscali. Spero che con il provvedimento si provi ad arginare il fenomeno del mercato sommerso degli affittacamere il cui moltiplicatore turistico nel 2016 è stato pari a 5.15, vale a dire che per ciascuna presenza turistica Istat ve ne sono state altre 4.6 non rilevate’.
‘La direttiva regionale – aggiunge Benny Campobasso, presidente Confesercenti Puglia – garantirà trasparenza ed equità tra gli operatori del settore che fino a ieri si sono sentiti maltrattati a causa di regole non chiare e poco ben definite. Con il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere e l’obbligo di indicare il codice in ogni forma di promozione e pubblicità si semplificheranno i controlli e si porranno le basi per garantire un’offerta turistica nel rispetto delle regole’.
L’art.11 della legge in questione perimetra i soggetti destinatari della norma. Si tratta di ‘tutte le strutture turistiche ricettive non alberghiere, tra cui sono compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo)’. Il secondo comma definisce le locazioni turistiche individuate negli ‘alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera c), della legge 431/1998’ qualificando gli alloggi dati in locazione come ‘strutture ricettive non alberghiere’.
Viene quindi istituito il ‘Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere’ (art.12) con finalità di conoscenza dell’offerta turistica regionale che attribuisce il ‘Codice identificativo di struttura’ (CIS) e delega alla giunta regionale la disciplina delle modalità attuative e di gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere.
Per semplificare i controlli da parte delle autorità competenti viene introdotto (art.13) l’obbligo a carico delle strutture ricettive non alberghiere di indicare il codice identificativo di struttura (CIS) nella pubblicità, promozione e commercializzazione dell’offerta, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato, e stabilisce le correlate sanzioni in caso di inadempimento.
L’art.14 disciplina le funzioni di vigilanza, controllo, contestazione e irrogazione delle sanzioni amministrative la cui competenza è attribuita ai Comuni territorialmente competenti, mantenendo comunque in capo alla struttura regionale preposta il potere/dovere di verifica del rispetto degli obblighi introdotti, anche attraverso il monitoraggio periodico e la verifica dei dati delle strutture ricettive e delle unità immobiliari offerte in locazione occasionale a fini ricettivi rilevabili attraverso i siti e i canali online di promozione e commercializzazione delle strutture e unità immobiliari medesime.