La decisione del giudice sportivo non ha consentito a Mattera di giocare la partita contro il città di Messina. Reo di aver colpito, a gioco in svolgimento, un calciatore avversario con una gomitata al volto, il difensore biancorosso, vista la squalifica per le due giornate, non è sceso in campo nemmeno nella gara contro il Castrovillari.
Ebbene, il comportamento di Mattera rientra nella qualificazione di condotta violenta, ovvero tutti i falli, gli atti o i gesti che provochino o tendano ad provare un danno fisico ad altri. Al fine di comprendere il perché il fallo di Mattera non possa essere qualificabile come condotta antisportiva, condizione che avrebbe reso più agevole un ricorso, è utile evidenziare che il regolamento del gioco del calcio dichiara reo di condotta violenta il calciatore che “usa o tenta di usare vigoria sproporzionata o brutalità contro un avversario in mancanza di contesa per il pallone, o contro un compagno di squadra, un dirigente, un ufficiale di gara, uno spettatore o qualsiasi altra persona, a prescindere dal fatto che si concretizzi o no un contatto”.
Nello specifico, la regola dodici del regolamento dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri) codifica in questa sezione casi quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: dare o tentare di dare un calcio, un pugno, una gomitata, uno schiaffo, saltare su un avversario; caricare o spingere un avversario, anche con la spalla; sputare contro un avversario; tenta di giocare il pallone intervenendo in scivolata da tergo su un avversario che sia in possesso del pallone o che sia in procinto di giocarlo, Colpire o tentare di colpire, anche usando o lanciando oggetti. Le predette condotte violente possono verificarsi a gioco fermo e in svolgimento di partita.
Volendo inquadrare casi di condotta antisportiva vediamo che la predetta riguarda la situazione in cui un calciatore compia intenzionalmente qualsiasi atto volto ad aggirare i divieti imposti dalle Regole come esempio gli atti simiu simulatorio per ingannare l’arbitro, Segnare o tentare di segnare una rete toccando intenzionalmente il pallone con una man e Interrompere con un fallo un’importante azione di gioco.
In tutti i casi su menzionati, tenendo conto di quanto dichiarato dall’arbitro in sede di referto, l’art 16 del codice di giustizia sportiva prevede che gli Organi preposti stabiliscano la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva.
In conclusione, anche se non possiamo decidere con assoluta certezza il grado dell’intensità del gesto messo in atto da Mattera, è senza dubbio affermabile che il predetto gesto sia comunque stato rilevante e pertanto correttamente qualificato e sanzionato dal giudice sportivo.
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