È un passaggio dell’atto di costituzione del Ministero della Giustizia nel procedimento, cominciato oggi dinanzi al Giudice di pace di Bari, per decidere sulle richieste avanzate dall’avvocato barese Ascanio Amenduni di risarcimento danni per i disagi causati dalla inagibilità del Palagiustizia di via Nazariantz, che dovrà essere sgomberato per rischio crollo entro il 31 dicembre. Il giudice di pace sarà chiamato a valutare anche l’eccezione di legittimità costituzionale del decreto legge, poi convertito in legge, che ha sospeso i processi penali a Bari per tre mesi.
“Sono 142 giorni senza un Tribunale penale” ricorda Amenduni, ricordando che ci vorranno mesi per riprendere l’attività nella nuova sede individuata per ospitare gli uffici giudiziari, l’ex palazzo Telecom al quartiere Poggiofranco, mentre gli avvocati devono oggi dividersi tra le aule allestita a Modugno, Bitonto e Bari in quella che definisce «quasi una missione impossibile». Il legale ha quindi chiesto un risarcimento simbolico di 3mila euro per i mancati onorari relativi alle udienze rinviate e «per i danni morali, all’immagine, alla dignità professionale”.
Dopo la costituzione delle parti e una breve discussione, il giudice ha rinviato all’udienza del 6 dicembre per eventuali controdeduzioni e deposito di note scritte. In quella data, poi, si riserverà sia sulla questione di incostituzionalità che sulla richiesta di risarcimento. Per l’avvocato Amenduni “quando la mancanza della sede sia riconducibile, come nel caso di specie, ad una prolungata condotta omissiva del Ministero, deve essere addossato allo stesso Ministero il risarcimento del danno ingiusto inferto all’esercizio della professione forense”. A tal proposito il legale richiama una sentenza della Cassazione del 2017 relativa al risarcimento danni riconosciuto per la sparatoria nel Tribunale di Milano. Quella sentenza ha stabilito “la responsabilità civile risarcitoria del Ministero della Giustizia per negligenza in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, – ricorda il legale – affermando che essa non riguarda solo giudici e cancellieri, ma tutti gli altri soggetti, quindi cittadini avvocati, che si trovino a qualunque titolo all’interno del Tribunale. Se il Ministero è tenuto, dunque, a garantire anche agli avvocati un luogo sicuro e dignitoso di esercizio della propria professione in fase giurisdizionale, è tenuto, per implicito, – sostiene Amenduni – ad assicurare agli stessi anzitutto un luogo”.
Dal canto suo il Ministero, costituito in giudizio tramite l’Avvocatura dello Stato, si dice «consapevole della grave situazione che ha coinvolto la giustizia penale barese» ritenendo tuttavia «infondata» la domanda di risarcimento danni. Il Ministero ricorda, infatti, il contenzioso avviato nel 2003 tra il Comune di Bari e l’Impresa Pizzarotti che “di fatto provocava lo stallo del procedimento di realizzazione della cittadella della giustizia» e che «è solo a decorrere dal 1 settembre 2015 che il Ministero della Giustizia è subentrato al Comune di Bari in tutte le questioni riguardanti l’edilizia giudiziaria”.
Sui danni morali, poi, l’Avvocatura dello Stato ritiene che il disagio di aver celebrato per settimane le udienze in una tendopoli (allestita a giugno dopo la dichiarazione di inagibilità del palazzo, ndr), “non appare un pregiudizio che possa seriamente qualificarsi come eccedente la soglia della normale tollerabilità”. Infine, sulla questione di legittimità costituzionale della legge di sospensione dei processi, il Ministero ricorda che “la scelta attiene a valutazioni politico-discrezionali compiute dall’Esecutivo” e, come tali, “non è sindacabile dal potere giudiziario”