Come annunciato dall’A.I.C (Associazione Italiana Calciatori), la Figc ha modificato l’art. 94-ter delle NOIF, che prevede l’obbligo per le Società partecipanti ai campionati di Serie D di stipulare accordi economici con i propri tesserati, introducendo la possibilità di sottoscrivere accordi economici pluriennali.
Ad ora, quindi, le società possono tesserare giocatori con accordi vincolanti per più di una stagione. Fino allo scorso anno, invece, i giocatori over 25 potevano firmare un accordo per una sola stagione.
Nello specifico, vediamo che per i calciatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa espressamente, come per tutti gli sportivi “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.
Gli atleti, tuttavia, devono sottoscrivere su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono. Tali accordi possono anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente e devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento ovvero, se relativi a tesseramenti successivi a tale data, devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici. Ebbene, da quest’anno, “ in deroga a quanto previsto al comma 2, i calciatori tesserati per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale, possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui al comma 6, gli accordi possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell’accordo, a favore del calciatore”.
Anche queste scritture devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione.
Le medesime scritture cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società.
La nuova disciplina, quindi, presenta importanti novità che determinano conseguenze sul piano economico (massimale + indennità per pluriennalità), sui termini per il deposito, sul tesseramento e sugli aspetti fiscali, oltre ad essere dichiaratemente una svolta epocale per una parte del non professionismo sportivo
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