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Lo svincolo dei calciatori per inattività a seguito di rinuncia o di esclusione dal campionato di una società

Pubblicato da: avv. Valentina Porzia | Mer, 8 Marzo 2023 - 06:09

Come già ampiamente esposto in precedenti articoli di questa rubrica, si definisce vincolo sportivo il legame che si crea tra atleta dilettante e società sportiva.  Per quanto concerne il calcio, dall’età di 14 anni, i ragazzi tesserati per squadre della LND si qualificano quali Giovani dilettanti e possono essere sottoposti a vincolo con la società tesserante. Il legame si scioglie solo a 25 anni. Coloro che, invece, sono tesserati  per società professionistiche diventano Giovani di serie, il cui vincolo va dai 14 ai 18 anni. Si tratta, senza alcun dubbio, di una riduzione della mobilità dell’attività sportiva dei ragazzi.

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Orbene,  per effetto del predetto vincolo, il trasferimento ad altra società diventa complicato e a tratti impossibile. L’attuale situazione calcistica, tuttavia, rende verosimile una delle previsioni di svincolo dettate dal Norme organizzative interne della FIGC, ovvero “lo svincolo per inattività della società”.

Succede, infatti, che se una società non prende parte al campionato, viene esclusa o si ritira, tutti i calciatori sono svincolati d’autorità dalla data di comunicazione della FIGC.

Qualora l’inattività si verifichi a campionato iniziato, i calciatori svincolati possono tesserarsi per altra società dopo la pubblicazione dei provvedimenti da parte della Federazione. Al contrario, i calciatori che hanno già disputato anche una sola gara nel girone di ritorno del campionato in cui partecipa la società ritirata od esclusa non possono tesserarsi per un altro club.

Succede, inoltre, che se una società della LND non svolge attività giovanili ufficiali nell’annata sportiva in corso, i calciatori con essa tesserati che al 31 dicembre non hanno compiuto i 15 anni sono svincolati d’autorità. Nel caso in cui la società partecipa esclusivamente alle attività minori, come la categoria Juniores, al superamento dei limiti d’età possono richiedere lo svincolo con i termini di cui sopra. Quanto detto viene meno nel se il medesimo club partecipa anche al campionato con la prima squadra, in altre parole lo svincolo non esiste.

Ebbene, l’inattività della società, sia essa derivante da mancata iscrizione ai campionati federali o ad esclusione, è motivo di svincolo per i tesserati per Società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.

Per info e approfondimenti, scrivere a avvocato@valentinaporzia.com

L’avvocato Valentina Porzia augura Buone vacanze ai suoi lettori e da loro appuntamento al 29 Agosto.

 

 

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