Non si può aprire una “casa del commiato” nel centro di una città come fosse un’attività commerciale, soprattutto sotto un palazzo senza il consenso dei condomini. Lo ha stabilito il Tar Lecce con una sentenza con la quale ha rigettato il ricorso di un imprenditore che si era visto negare l’approvazione del progetto da parte del Comune di Maglie.
La casa del commiato è una struttura destinata ad ospitare le salme prima del funerale, per consentire il cordoglio ed estremo saluto a chi non abbia una adeguata disponibilità di conservazione ed onoranza nella propria abitazione privata o abbia necessità di organizzare cerimonie di commiato laiche o di religioni diverse. In questo caso, il progetto prevedeva l’apertura della struttura in pieno centro abitato al piano terra di uno stabile. I giudici amministrativi hanno condiviso le tesi del proprietario dell’immobile, che abita al primo piano, difeso dagli avvocati Francesco Romano e Leonardo Maruotti, e del Comune di Maglie, difeso dall’avvocato Paola Montagna.
Tali case “non possono essere equiparate alle agenzie funebri – spiega il Tar – che svolgono, all’interno dei locali che occupano, attività meramente amministrativa o, al più di vendita di casse e urne, ma certamente non custodiscono o espongono salme”.