Negli ultimi anni, per gli operatori del mondo sportivo è sempre più indispensabile ricorrere a forme di reperimento sostegno economico. Senza dubbio, i contratti di pubblicità e di sponsorizzazione rappresentano per le associazioni sportive dilettantistiche una forma valida di finanziamento. Si tratta di due sistemi di promozioni diversi caratterizzate da differenze formali e sostanziali di cui tenere conto prima di stipulare un tipo di contratto piuttosto che l’altro.
Ebbene, oltre ad essere una forma di pubblicità volta a rafforzare l’immagine presso il pubblico, attraverso tale contratto è possibile alleggerire il carico fiscale delle aziende –sponsor, grazie alla deducibilità fiscale dei costi sostenuti.
In riferimento alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, l’art. 90 comma 8 della legge 289/2002 ha fissato a 200.000 euro il corrispettivo massimo annuo (elargito in favore di associazioni, o di società sportive dilettantistiche, sia esso in denaro o in altre forme) che è possibile far rientrare, ai fini fiscali, tra le spese di deducibilità integralmente deducibili.
Ne consegue, l’indiretta qualificazione pubblicitaria delle suddette erogazioni che sono considerate perfettamente deducibili ai sensi dell’art. 108 comma 2 del Tuir.
Al fine di fruire della predetta agevolazione, è necessario rispettare le condizioni fissate dalla circolare 21/E/2003 e la successiva risoluzione 57/E/2010, in altre parole:
– “i corrispettivi erogati devono essere destinati a promuovere l’immagine o i prodotti del soggetto erogante;
– a fronte delle somme erogate deve sussistere una specifica attività dell’associazione beneficiaria”;
Nel corso delle operazioni di controllo e monitoraggio sempre più capillare del mondo sportivo, non è raro che l’Amministrazione finanziaria pubblica contesti la deducibilità delle spese.
Nella maggior parte dei casi le contestazioni hanno ad oggetto la mancanza di inerenza delle spese, l’antieconomicità del costo rispetto al patrimonio dello sponsor (azienda) e l’inesistenza dell’operazione.
A questo punto, onde evitare spiacevoli inconvenienti, è consigliabile che il contribuente sia sempre essere in grado di provare quanto eseguito, non dimenticando il rispetto dei seguenti requisiti:
- l’associazione sportiva deve essere iscritta nel Registro del CONI.
- Oltre gli elementi tipici del negozio giuridico in oggetto (soggetti, causa, oggetto), il contratto “a prestazioni corrispettive” deve fornire informazioni dettagliate sull’attività condotta da colui che riceve la sponsorizzazione;
- mantenere documentazione a supporto dei costi sostenuti (dalle locandine ai depliant, fino a calendari, striscioni, opuscoli pubblicitari, inserzioni e passaggi televisivi).
Per info e approfondimenti, scrivere a: avvocato@valentinaporzia.com