Sono infondate le censure al divieto di iscrizione o partecipazione sistematica e continuativa dei magistrati ai partiti politici. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, decidendo sulla cosiddetta “vicenda Emiliano”, il governatore della Puglia – che prima di entrare in politica faceva il pm – finito sotto processo disciplinare davanti al Csm per aver violato il divieto per i magistrati di iscriversi a partiti politici.
In sostanza, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l’illecito disciplinare che vieta l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa dei magistrati a partiti politici. La disposizione era stata censurata dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nel caso che ha riguardato Michele Emiliano ed è contenuta nell’articolo 3, comma 1, lettera h, del decreto legislativo 109/2006 di riforma del sistema disciplinare dei magistrati. La Sezione disciplinare lamentava, in particolare, la violazione degli articoli 2, 3, 18, 49 e 98 della Costituzione. La motivazione della sentenza sarà depositata nelle prossime settimane. Il governatore della Puglia, magistrato in aspettativa, era accusato davanti al Csm di aver ricoperto nel Pd “cariche dirigenziali che presuppongono per statuto l’iscrizione al partito politico di riferimento e che per converso non sono coessenziali all’espletamento dei mandati e dell’incarico” presso enti territoriali. All’accusa di essere stato segretario e presidente del Partito democratico della Puglia, era stata poi aggiunta la contestazione riguardante l’attività svolta anche nella veste di candidato alla segreteria del Pd.