Muoversi in bicicletta è salutare e senza dubbio riduce i livelli di smog in città. I ciclisti, tuttavia, devono circolare per le strade tenendo conto delle regole vigenti. Che si tratti di un cittadino che sceglie le due ruote per gli spostamenti quotidiani o dell’atleta d’élite, il ciclista è un soggetto debole della circolazione stradale.
Ne consegue che lo stesso debba preoccuparsi di mantenere un comportamento corretto nel rispetto delle normative. Oltre la manutenzione del veicolo periodica e l’obbligo di indossare la casacca catarifrangente dopo il tramonto, l’uso della bicicletta su strada è soggetto allo stesso codice valido per gli altri veicoli circolanti su strada. Ne consegue che il mezzo deve essere adeguatamente equipaggiato con: dispositivi di frenata indipendenti su ogni ruota; fanale bici posteriore e Campanello. In orari o condizioni di scarsa visibilità è necessario tenere accesi : il fanale anteriore a luce bianca o gialla, il fanale posteriore a luce rossa; il catarifrangente rosso posteriore; il catarifrangenti gialli sui pedali e sui lati. Riguardo la circolazione, invece, l’art. 182 del Codice della Strada sancisce che, nel caso di gruppi, i ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due.
Qualora il tragitto sia fuori dai centri abitati, i ciclisti devono sempre procedere su unica fila, fatta eccezione del caso in cui uno di loro sia minore di anni dieci e debba procedere sulla destra dell’altro. L’uso delle braccia e delle mani deve essere libero. In casi di particolare esigenza per la circolazione, gli stessi ciclisti devono condurre il veicolo a mano, venendo quindi assimilati ai pedoni. Il comma 3 del citato articolo, si preoccupa di scandire i divieti al trasporto di cose, persone ed animali. Nello specifico si afferma che: è vietato trainare veicoli o farsi trainare, condurre animali, trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia che il conducente maggiorenne trasporti un bambino fino a otto anni di età. Al contrario non possono essere trasportati oggetti che che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito anche il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore. Ebbene, oltre ad essere qualcosa di poco divertente per il cane, trasportare al guinzaglio il vostro amico a quattro zampe mentre siete in bicicletta è vietato. Coloro che violano le disposizioni di cui al predetto articolo e all’art. 170, sono soggette a sanzione amministrativa che va dagli euro 25 a euro 646.
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