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La firma falsa e il conseguente annullamento del tesseramento

Pubblicato da: avv. Valentina Porzia | Mer, 30 Maggio 2018 - 10:45

Il tesseramento è l’atto attraverso il quale le persone fisiche acquisiscono la qualifica di soggetto dell’ordinamento sportivo, in altre parole l’atleta aderisce alla Federazione ed esercita il diritto di praticare l’attività sportiva nel circuito delle manifestazioni da questa organizzate. Conseguentemente, l’atleta decide di assoggettarsi alle leggi dell’ordinamento sportivo, diventando titolare di rapporti giuridici reciproci, fatti di diritti ed oneri  nei confronti degli Enti sovrapposti, degli atleti e di tutti coloro che sono parte dei predetti.

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Per quanto concerne il legame con le società, vediamo che i calciatori possono essere tesserati fino a tre società sportive a stagione e giocare per un massimo di due.

A seconda della Lega di appartenenza, ovvero che si tratti di sportivi professionisti o dilettanti, i tempi e le modalità di tesseramento cambiano. Ciò che rimane invariato, invece, è la necessità che questo atto si perfezioni  in forma scritta mediante l’utilizzo di moduli prestampati emessi dalla Federazione che dovranno essere depositati presso gli uffici preposti.

Ebbene tale documento deve riportare la firma del giocatore (dei genitori in caso si tratti di minorenni) e del legale rappresentante della società sportiva presso la quale l’atleta deve prestare la sua attività.

È chiaro come nelle more della sottoscrizione, o nel difetto delle forme specifiche secondo le quali deve essere redatto, il predetto modulo possa essere dichiarato nullo.

L’inefficacia del tesseramento e dei conseguenti effetti deriva, come spesso è stato sentenziato, dall’apposizione di firme difformi rispetto a quelle reali dei sottoscriventi, il cui esempio tipico è quello delle firme false.

L’incontrovertibilità di quanto appena affermato deriva dalle sostanziali conseguenze a questo atto di assoggettamento degli sportivi.

Dal tesseramento, che interessa il rapporto dell’atleta con la Federazione e che ha durata minimo annuale (rinnovabile dalla associazione/società ogni stagione sportiva), deriva un legame affine tra l’atleta e l’associazione/società sportiva presso il quale lo stesso si è tesserato. Tale relazione è chiamata “vincolo sportivo”, in altre parole il rapporto in base al quale l’atleta si obbliga a prestare per un determinato periodo di tempo la propria attività sportiva solo ed esclusivamente in favore del sodalizio presso il quale si è volontariamente tesserato. Nel caso di atleti dilettanti, questo vicolo ha durata pluriennale a seconda della Federazione di appartenenza. Trattandosi  di uno dei maggiori problemi vissuti dai nostri sportivi, non vi è dubbio che questi ultimi non perdano occasione di rintracciare tutele nei confronti degli addetti ai lavori.

Per info e approfondimenti, scrivere a avvocato@valentinaporzia.com

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