I frangiflutti? Solo opere di difesa, non possono essere usati per la sosta o il transito dei bagnanti. Lo ha deciso la Capitaneria di porto con l’ordinanza annuale sulla sicurezza in mare. Il provvedimento ha stabilito che da Mola a Bari la zona di mare riservata alla balneazione è quella entro i 200 metri dalle spiagge e scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco. In questa area è vietato l’uso di scooter d’acqua o imbarcazioni. Inoltre è permanentemente interdetta, per tutto l’anno, la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari (quali ad esempio le opere foranee) poste a difesa della costa, presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.
Le ordinanze possono essere consultate sul sito www.guardiacostiera.gov.it al seguente link http://www.guardiacostiera.gov.it/bari/ordinanze-e-avvisi.
Le novità di quest’anno
- indicazione del limite delle acque sicure fissato ad una profondità di maggior sicurezza (metri 1,30), per tutelare in tal modo i più piccoli ed i meno esperti nel nuoto;
- altezza della postazione di salvataggio fissata ad almeno metri 1,60 da terra ed ubicata tra la prima fila di ombrelloni e la battigia, per consentire all’assistente bagnante di avere costantemente una visuale più ampia del tratto di mare da vigilare e aumentare quindi il gradiente di sicurezza;
- obbligo a carico dei concessionari degli stabilimenti balneari di issare la “bandiera rossa”, non solo in caso di avverse condizioni meteorologiche, ma anche nel caso di temporanea assenza per cause di forza maggiore dell’assistente bagnante, e di informare immediatamente i bagnanti a mezzo dei diffusori sonori della momentanea situazione di pericolo. Anche l’Autorità marittima più vicina dovrà essere immediatamente informata di tale assenza.
Servizio di salvataggio
Tutte le strutture ricadenti su proprietà privata che offrono il servizio di balneazione ai loro clienti, sono obbligate, come negli anni passati, a garantire un proprio servizio di salvamento, ma, allo scopo di venire incontro alle esigenza della categoria, e grazie alla disponibilità offerta dai vari organismi coinvolti a vario titolo nella gestione del demanio marittimo, le postazioni di salvamento potranno essere posizionate sull’antistante arenile demaniale senza particolari formalità burocratiche, se non con una semplice comunicazione al comune interessato.
Inoltre è facoltà dei concessionari, o dei comuni per le spiagge libere, organizzare, nel rispetto dell’igiene e della salute pubblica un servizio di salvataggio mediante l’utilizzo di unità cinofile autorizzate, munite di apposito brevetto.
Le nuove ordinanze sui porti
La Capitaneria di porto di Bari, allo scopo di elevare gli standard di sicurezza e adeguarli alle esigenze tecnico-operative di tutte le attività marittime e portuali, ha emanato nei giorni scorsi anche ordinanze per regolamentare l’accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli e persone, nonché la navigazione, la sosta e gli accosti di navi e galleggianti all’interno degli specchi acquei e delle aree portuali dei cosiddetti “porti minori” del circondario marittimo barese (S. Spirito, Palese, porto vecchio di Bari, Torre a Mare).
Le nuove disposizioni sono scaturite a seguito di specifici approfondimenti di tutte le problematiche, condividendone le conclusioni con il Comune di Bari ed il Comando polizia locale, quali amministrazioni interessate alla gestione del bene pubblico e alle tutela della pubblica incolumità.
I nuovi regolamenti sono stati approvati e resi esecutivi dalle seguenti Ordinanze, consultabili sul sito istituzionale della Capitaneria di porto di Bari alla pagina web www.guardiacostiera.gov.it/bari/ordinanze