Il DASPO è l’acronimo con cui si identifica la misura restrittiva emanata dal Questore in base all’ art. 6, comma 1, della Legge n. 401 del 13 dicembre 1989. Nello specifico, il provvedimento prevede il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per episodi di violenza commessi nel corso dei medesimi eventi. Vediamo, infatti, che il comma 1 dell’art. 6 della predetta norma, prevede che il divieto sia disposto “nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all’articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all’articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all’articolo 6-ter, della presente legge, nonché per il reato di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e per uno dei delitti contro l’ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, del codice penale, nonché per i delitti di cui all’articolo 380, comma 2, lettere f) ed h) del codice di procedura penale ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza”, ed anche “nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche all’estero, una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui al primo periodo”.
Si tratta, dunque, di una misura di prevenzione che viene applicata a color che risultano pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, con attenzione ai “luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime”. L’accertamento della responsabilità del soggetto, difatti, non è la conditio sine qua non per l’irrogazione delle sanzioni che vengono disposte mediante provvedimento del Questore. Oltre al limite su menzionato, il tifoso può essere destinatario della misura di cui al comma 2 dell’art. 6, ovvero l’obbligo di “comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto”. Tenuto conto delle modifiche e innovazioni legislative, la durata del provvedimento può essere fissata fino a otto anni nei casi più gravi. Il D.A.SPO. viene sempre notificato dagli agenti della Polizia di Stato e se accompagnato dall’obbligo di comparizione, deve essere reso noto alla Procura della Repubblica del Tribunale competente il quale, tenuto conto della norma, ne chiede la convalida al GIP (giudice per le indagini preliminari).
Tale convalida, contro la quale è ammissibile ricorso in Cassazione, perde efficacia se la stessa non venga disposta nelle quarantotto ore successive. Occorre precisare che tra i soggetti destinatari del provvedimento di diffida dagli stadi durante le manifestazioni vi sono anche i minorenni, per i quali l’organo competente per la convalida è il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i minorenni .
Nel corso degli anni, viste l’appartenenza del nostro paese all’unione europee, sono state molte le disposizioni normative che hanno inasprito le misure poste in essere contro le persone ritenute responsabili di violenze o disordini nell’ambito delle manifestazioni sportive.
Ordunque qualora non si provveda nei tempi a presentare ricorsi avverso le suddette misure restrittive, i destinatari di D.A.SPO saranno vincolati al rispetto di ogni prescrizione prevista, pena comminazione di sanzioni penali di cui alle norme emanate dal nostro legislatore.
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