Costretta a risarcire padre e figlio per un volo soppresso Bergamo-Brindisi. Il Giudice di Pace di Brindisi ha punito Ryanair per il disagio causato a due passeggeri lo scorso settembre, nel contesto delle cancellazioni di massa dei voli da parte del vettore irlandese. Con sentenza depositata il 4 aprile 2018, il giudice Giuseppe Capodieci ha accolto integralmente le domande avanzate dal difensore degli attori e segretario di Codici Lecce, Stefano Gallotta.
Lo scorso 14 settembre i due passeggeri in questione, a Milano per una importante visita angiologica all’Ospedale San Raffaele, poco prima di tornare in aeroporto a Bergamo per fare rientro a Brindisi con il volo FR8095, ricevevano da Ryanair un sms che li informava della cancellazione del volo stesso. Dopo aver provato inutilmente a ottenere la riprotezione su un altro volo, anche tramite il servizio chat di Ryanair in quei giorni sempre irraggiungibile, erano stati costretti a organizzare, a propria cura e spese, il rientro in treno a Brindisi, nonostante le precarie condizioni di salute del padre. Erano giunti alla stazione di Brindisi, dopo un viaggio faticoso e stressante, solo alle otto del mattino seguente (con circa nove ore di ritardo) ed erano dovuto andare con la navetta all’aeroporto di Brindisi Casale per recuperare la propria autovettura.
In assenza di riscontro alla richiesta di indennizzo avanzata nei confronti di Ryanair, i due si sono rivolti a Codici Lecce (Centro per i diritti del cittadini) e hanno citato la compagnia dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi. Ryanair dovrà risarcire i passeggeri per l’importo di 1.100 euro, oltre interessi e spese legali, riconoscendo 500 euro ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria e risarcimento danni supplementari, per i disagi causati dalla violazione dei doveri di informazione e assistenza, oltre al rimborso delle spese sostenute a causa della cancellazione: biglietti del treno Milano – Brindisi, vitto a Milano, biglietti navetta aeroportuale.
“Questa pronunzia, che risulta essere la prima relativa alle cancellazioni dei voli Ryanair del settembre scorso, che hanno coinvolto oltre 400 mila passeggeri – commenta Stefano Gallotta, segretario di Codici Lecce e avvocato difensore dei due passeggeri – conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale che, prendendo le mosse dal Regolamento CE 261/2004, riconosce alle vittime di cancellazioni e ritardi non soltanto gli indennizzi per importi che variano tra 250 e 600 euro, in base alla lunghezza della tratta, ma anche i danni supplementari da violazione dei doveri di informazione e assistenza e il rimborso per le spese sostenute a causa dell’evento imputabile alla compagnia”.