La legge di stabilità 2018 ha previsto sostanziali novità nella disciplina del lavoro nelle associazioni sportive dilettantistiche.
Nello specifico, si stabilisce che le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate anche a scopo di lucro, attraverso la predisposizione di forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del Codice Civile. In tal caso, lo statuto deve opportunamente riportare: denominazione o ragione sociale, l’oggetto o scopo sociale ecc.
Ne consegue che le collaborazioni sportive ed amministrativo-gestionali, rese alle “società sportive dilettantistiche lucrative”, alle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., sono disciplinati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co).
In riferimento all’assenza o meno dello scopo di lucro delle predette, vedremo il differenziarsi della disciplina fiscale ad esse applicata. Sicchè, qualora le associazioni e società sportive dilettantistiche svolgano attività NON LUCRATIVE, i compensi derivanti dai succitati accordi costituiranno redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), D.P.R. n. 917 del 1986.
Il “pacchetto sport”, inoltre, previsto l’innalzamento della soglia di esenzione da imposizione fiscale relativo alle indennità da euro 7500,00 a euro 10000,00 e confermato gli altri benefici previsti in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali, a prescindere dall’ammontare del compenso erogato. Diversamente, per importi superiori a euro 10.000,00 annui si applicherà invece la tassazione sostitutiva pari alla prima aliquota Irpef (oltre alle addizionali comunali e regionali), a titolo d’imposta per importi complessivamente inferiori a euro 30.658,28 e a titolo di acconto per importi superiori. Per quanto concerne i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro sono redditi assimilati, ai sensi dell’art. 50 dello stesso D.P.R. in altre parole quelli da lavoro dipendente. Tuttavia, in entrambi i casi non si applica la disciplina che consente trasformazione in contratto di lavoro subordinato ovvero quello disciplinato dall’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015, titolato “collaborazioni organizzate dal committente”.
In linea con quanto assunto dalla Legge di Bilancio, a decorrere dal 1° gennaio 2018, tutti coloro che prestano la loro attività di collaborazione coordinata e continuativa in favore delle società sportive dilettantistiche LUCRATIVE riconosciute dal CONI sono iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l’INPS, ai fini dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
È doveroso specificare che la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore. L’imponibile pensionistico, poi, è ridotto in misura equivalente. Non vi è dubbio, invece, che in assenza di continuità e abitualità nell’esecuzione le prestazioni lavorative possono rientrare in due discipline oggi coesistenti, aventi e con lo stesso tetto massimo annuo di compensi percepibili (5mila euro) da ogni lavoratore :
- il lavoro disciplinato dall’art. 2222 c.c., anche detto “occasionale”, che prevede l’applicazione della ritenuta IRPEF a titolo di acconto pari al 20% del compenso concordato, obbligo di dichiarazione dei redditi, tranne nei casi di esclusione previsti, obbligo di contribuzione presso la Gestione INPS-ex ENPALS).
- il nuovo “lavoro accessorio” (Legge n. 96/2017) che con il contratto telematico di prestazione occasionale con retribuzione oraria e contribuzione fisse, gestite tramite l’INPS (ex normativa sui “voucher”) .
Un’altra importante svolta è rappresentata dall’introduzione del cd. fondo di maternità riconosciuto alle atlete donne che, finalmente non dovranno rinunciare alla maternità nel corso della loro carriera.
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