In questi anni che vedono la continua ascesa degli sport c.d minori, permane la supremazia del calcio quale attività popolare, praticata da adulti e bambini.
Non di rado accade che durante l’attività calcistica, sia la stessa dilettantistica o professionistica, i giocatori subiscano degli infortuni, le cui cause possono essere innumerevoli e di svariato genere.
L’attività sportiva, infatti, quasi per tipicità può essere veicolo di traumi a causa ad esempio degli scontri con gli avversari o delle defezioni dell’impianto.
Ebbene, prescindendo dalla natura degli infortuni e della sua causa scatenante, è opportuno chiarire quali possanno essere le responsabilità di un infortunio sportivo e come le stesse si ripartiscono. In base alla narrazione dei fatti, la responsabilità civile derivante da infortunio sportivo, infatti, può ricadere sul gestore del campo sportivo dove si è tenuta la partita, sul giocatore avversario che ha causato l’infortunio o ricadere nell’esimente della scriminante sportiva, derivante dall’accettazione del rischio consentito da parte dell’atleta.
In questa sede ci occuperemo degli oneri del gestore dell’impianto, in altre parole della responsabilità per danni provocati al calciatore da problemi legati alla struttura, come le porte, le recinzioni, il terreno e da una cattiva manutenzione di questi. Secondo l’orientamento maggioritario, se il giocatore si fa male sul campo di calcio, il gestore o proprietario della struttura è sempre responsabile fatto salvo i casi in cui provi che: il danno deriva da caso fortuito, è provocato dal danneggiato stesso o è insito nella natura tipica della attività calcistica e del rischio a cui si sottopongono coloro che decidono di giocare.
Nel caso su esposto, infatti, la responsabilità è sempre del custode/proprietario, prescindendo dall’onere della prova che in altre fattispecie sarebbe a carico dell’infortunato. Al contrario, il proprietario/gerente deve dimostrare che il fatto sia una conseguenza del caso fortuito, ossia che non ci sia alcuna correlazione tra l’evento e la cosa in sua custodia.
Il responsabile del luogo, gestendo impianti e attrezzature per lo svolgimento dell’attività sportiva, è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 40, II° comma, c.p., ed è così tenuto, anche ai sensi dell’art. 2051 c.c., a garantire l’incolumità fisica degli utenti e ad adottare quelle cautele idonee ad impedire che vengano superati i limiti del rischio connaturato alla normale pratica sportiva. Al riguardo, tuttavia, poiché l’attività sportiva è prevalentemente pericolosa, non può farsi discendere dalla posizione di garanzia un’automatica responsabilità per colpa, giacché la violazione dell’obbligo giuridico di impedire l’evento può discendere solo dalla violazione delle norme prescritte dalle singole federazioni in tema di sicurezza dell’esercizio dell’attività sportiva-
Sicchè, qualora l’infortunio derivi da una cattiva manutenzione del manto erboso è chiaro che il custode/proprietario possa chiamare in causa il manutentore dell’impianto, in altre parole il giardiniere, e chiedere di essere manlevato dall’onere di risarcire i danni patiti dal ricorrente. È importante, quindi, che il manutentore svolga la propria attività con competenza e professionalità, prendendosi cura del terreno di gioco degli stadi. Tale assunto giustifica, senza dubbio, la propensione del mercato, nazionale e internazionale alla richiesta di specializzazione, con l’avvento della figura del groundsman.
Per info ed approfondimenti, scrivere a: avvocato@valentinaporzia.com