Il premio di preparazione è la somma di denaro che al momento della stipula di un tesseramento pluriennale viene corrisposto alla società, o alle società, che hanno formato il giovane calciatore.
Si tratta di un incentivo alla formazione dei settori giovanili, attraverso il quale le società appartenenti alle Leghe cd. “maggiori” pagano un contributo ai clubs che militano in leghe di categorie “inferiori”
Nello specifico, il premio di preparazione è disciplinato dall’art. 96 delle Norme Organizzative Interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La citata norma, infatti, sancisce che «le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche – aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati», nel medesimo articolo e aggiornati periodicamente.
Orbene è doveroso precisare che i clubs delle della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega.
Per quanto possa trattarsi di una procedura di pagamento bene definita e di facile applicazione da parte dei soggetti interessati, l’insolvenza delle società calcistiche riguardo il premio di preparazione è un atteggiamento molto frequente, soprattutto negli ultimi anni.
Invero, fermo restando quanto attiene alla ripartizione del premio e tenendo conto di quanto accennato poco fa e statuito dal comma 2 dell’articolo 96 delle N.O.I.F., vediamo che qualora la corresponsione del premio non venga gestita e auto – regolata tra le parti, gli aventi diritto possono ricorre alla Commissione premi, organo composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti che è validamente costituito con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente.
L’accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C.. ed è bene sapere, inoltre, che il giudizio della Commissione è impugnabile d’innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche e che in caso di mancato pagamento delle somme dovute il club inadempiente sarà soggetto all’applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell’art. 18, comma 1, e di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell’art. 19, comma 1.”
Tali cattive abitudini rendono l’istituto in continua modifica, volta ad eliminare le possibili elusioni e ad assecondare le direttive di carattere internazionale.
Per info e approfondimenti, scrivere a avvocato@valentinaporzia.com