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Legge di Bilancio 2018 e la reintroduzione dell’esame di abilitazione per agenti dei calciatori

Pubblicato da: avv. Valentina Porzia | Mer, 21 Febbraio 2018 - 11:45

Dopo quasi tre anni dalla riforma Blatter – cd. Deregulation- che ha determinato l’abolizione dell’albo degli agenti dei calciatori e dell’esame abilitativo e la conseguente sostituzione della figura professionale con quella dell’intermediario FIFA, la legge di Stabilità, entrata in vigore al 1 Gennaio 2018, ha previsto la reintroduzione della figura della Agente sportivo.

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Tale novità comporterà l’inevitabile riforma dell’attuale Regolamento per i servizi di procuratore sportivo, adottato dalla Federazione Italiana Giuoco calcio nel 2015 e il ripristino di alcune condizioni precedentemente vigenti come ad esempio la prova d’esame. Salvo per coloro che hanno ottenuto l’abilitazione a prima del 31.03.2015, infatti, verrà predisposto una verifica che finalmente tornerà a garantire l’accesso solo a coloro che risulteranno professionalmente preparati sulle normative alla base dello svolgimento della loro attività.

Le modalità di svolgimento dell’esame, così come la funzione della commissione giudicatrice, i parametri per la determinazione dei compensi e le modalità di tenuta del registro, saranno definite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CONI. Oltre alla reintroduzione della prova, infatti, la modifica prevede che sia introdotto il rispetto dei seguenti requisiti: possesso del diploma di scuola media superiore o equipollente, cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’UE, assenza di condanne per delitti colposi nell’ultimo cinquennio e pagamento di una quota d’iscrizione annua pari a euro 250,00. Ad ora, anche in virtù del Testo della proposta di modifica si conosce che il regolamento nazionale per gli agenti sportivi dovrà essere tenuto presso il CONI.

Il testo del comma 373 dell’art.1  della Legge di Bilancio infatti riporta letteralmente che «È istituito presso il Coni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il “Registro Nazionale degli Agenti Sportivi”, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un’imposta di bollo annuale di 250,00 euro, chi in forza di un incarico redatto in forma scritta mette in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Coni ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di siffatta prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio, in possesso del diploma di scuola media superiore o equipollente, che supera una prova abilitativa diretta ad accertarne l’idoneità. E fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli atleti e alle società è vietato avvalersi di soggetti non iscritti nel Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Coni, sono definiti: le modalità di svolgimento delle prove abilitative; la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici; le modalità di tenuta del Registro; gli obblighi di aggiornamento; i parametri di determinazione dei compensi. Il Coni, con regolamento da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo». Orbene, non v’è chi non veda che l’attuale emendamento ha previsto che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano acquisirà un ruolo centrale nella gestione dell’attività degli agenti sportivi, i quali, con ogni probabilità, oltre ad occuparsi di calcio potranno dover operare nelle altre Federazioni sportive professionistiche italiane.

Per info e approfondimenti, scrivere a  avvocato@valentinaporzia.com

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