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Sport sulla neve: la responsabilità dei gestori degli impianti e quella degli utenti

Pubblicato da: avv. Valentina Porzia | Mer, 7 Febbraio 2018 - 11:45

La stagione invernale richiama sulle piste gli sciatori e gli snowboardista che spesso e volentieri diventano protagonisti di imprevisti ed incidenti per i quali è doveroso individuare le eventuali responsabilità.

Gli operatori del soccorso assumono un ruolo essenziale nella ricostruzione delle dinamiche degli incidenti e nella ricerca delle prove che consentono l’accertamento dei fatti accaduti.

La legge di riferimento è la n. 363/03, che all’art. 2 definisce le aree sciabili attrezzate e la loro gestione. Nello specifico, le identifica in «superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.» Il comma 2 del suddetto articolo precisa, altresì, che «al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.»

Ogni Regioni individua le aree di cui ai predetti commi 1 e 2 e la loro scelta equivale «alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza» e «rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree».

Succede, poi che i gestori degli impianti sciistici devono assicurare la sicurezza degli utenti  nella pratica delle attività sportive e ricreative. Tenendo conto di quanto stabilito dalle Regioni, i conduttori, infatti, devono mettere in sicurezza le piste e preservare gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste, mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni delle situazioni di pericolo. In qualità di titolare di una posizione di controllo sull’area sciistica, l’onere posto in capo al gerente ha carattere preventivo, in altre parole egli deve rendere sicura la pista da sci, in modo che non presenti pericoli per i soggetti terzi che con essa vengono in contatto, provvedendo all’ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree di competenza, secondo quanto stabilito dalle Regioni, e tenendo conto che le suddette possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica. Conseguentemente, si può ritenere che il gestore assolve l’obbligo di sicurezza limitandosi a segnalare adeguatamente il pericolo agli utenti, ovvero può essere tenuto a rimuovere la fonte di rischio, non risultando sufficiente a garantire l’incolumità delle persone la mera segnalazione. È chiaro che qualora tale possibilità fosse preclusa, il gerente sarà tenuto a chiudere la pista. Tenuto conto del fine di questa rubrica, urge evidenziare che le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la sua chiusura della medesima devono essere ben visibili al pubblico, all’inizio della stessa, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto. Al contrario, si deve rendere noto che l’obbligo di garanzia del gestore della pista da sci non si estende fino a comprendere l’obbligo di evitare che gli utenti della pista stessa tengano comportamenti scorretti e imprudenti, che possano costituire fonte di pericolo per loro e per le altre persone che frequentano gli impianti sciistici. Dunque, il conduttore non potrà essere dichiarato responsabile per gli eventi dannosi cagionati dagli sciatori, o da altri utenti della pista da sci con la propria condotta colposa. Ciò anche in considerazione del fatto che il gestore della pista da sci non ha il potere di interferire e di inibire il comportamento dei singoli utenti, che intraprendono l’attività sciistica assumendone la piena e consapevole responsabilità. La predetta legge prescrive le norme di comportamento a cui devono attenersi gli utenti, fornendo indicazioni circa le modalità di sorpasso, lo stazionamento sulle piste, la velocità, il diritto di precedenza e l’omissione di soccorso – art. 593 c.p. (procedibile d’ufficio).  Quest’ultima rappresenta, insieme all’omicidio colposo – art. 589 c.p. (procedibile d’ufficio) e alle lesioni personali – art. 590 c.p. (procedibile a querela della persona offesa), una delle fattispecie di reato che si può configurare a seguito di un incidente sulle piste da sci. L’articolo 19, invece, prevede che «nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.»

Pertanto, qualora avvenga uno scontro tra sciatori (o snowboardisti) la responsabilità si presume in parti uguali. Ciascuno avrà quindi l’onere di provare che l’accaduto sia riconducibile all’altra parte, ovvero al caso fortuito.

Nel caso di sci fuori pista, invece, nessuna responsabilità potrà essere ascritta in capo al gestore dell’impianto e al concessionario.

Alla luce di quanto esposto, è chiaro come la dimostrazione che l’incidente sciistico oggetto di causa sia stato cagionato da fonti di rischio presenti sulla pista da sci, che il gestore della pista aveva l’obbligo di rimuovere, o quantomeno di segnalare, ovvero dalla condotta colposa degli utenti dell’impianto è fondamentale.

Per info e approfondimenti, scrivere a avvocato@valentinaporzia.com.

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