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Prodotti contaminati: doping inconsapevole

Pubblicato da: avv. Valentina Porzia | Mer, 24 Gennaio 2018 - 11:45

Negli ultimi anni i dati delle statistiche delle Federazioni, le dichiarazioni degli atleti e l’aumento dei casi di positività hanno evidenziato che il doping è un problema oggettivo del mondo dello sport. Si tratta di un fenomeno universale che coinvolge ogni disciplina, sia che si tratti di atleti professionisti che di amatori. Lasciando ad altri il compito di parlare di quali possano essere gli effetti derivanti dall’assunzione di sostanze dopanti, vediamo che in Italia un lungo iter legislativo ha portato all’attuale legge n. 376/2000, ove il doping viene definito come «somministrazione o assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti».

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A tal proposito, la Wada (World anti doping agency) ha elaborato una lunga lista di prodotti dopanti che viene periodicamente aggiornata, a causa della continua introduzione sul mercato di sostanze non classificate. Nel predetto elenco ritroviamo svariati tipi di sostanze che vanno dagli anabolizzanti endogeni ed esogeni agli ormoni, passando per i beta 2 agonisti, i modulatori ormonali e metabolici, diuretici, pratiche da cui deriva manipolazione chimica e fisica e doping genetico. Alcune di questi composti sono sempre vietati, altre invece solo in competizione. Un esempio delle prime è dato dai beta 2 agonisti e gli anabolizzanti. Per quanto concerne i prodotti vietati solo durante le competizioni possiamo annoverare gli stimolanti e i narcotici. Conoscere la differenza è importante perchè l’assunzione di una piuttosto che l’altra ha effetti sostanziali sulla scelta e sul computo delle sanzioni.

Tali sostanze, come meglio spiegano gli addetti ai lavori, sono rintracciabili in prodotti esplicitamente illegali e negli integratori.

Quest’ultimi, infatti, spesso diventano prodotti contaminati, in altre parole prodotti contenenti una sostanza vietata non indicata sull’etichetta del prodotto ovvero nelle informazioni disponibili a seguito di una ragionevole ricerca su Internet.  Non di rado, quindi, succede che gli atleti si ritrovino ad assumere sostanze dopanti in modo inconsapevole.

Al fine di non incorrere in sanzioni derivanti dalla propria positività ai controlli antidoping, ne consegue che lo sportivo agonista, amatoriale e dilettante, deve essere molto attento all’assunzione di prodotti farmacologici e integratori alimentari, evitando l’acquisto da fonti spesso sconosciute come i siti internet. In questi casi, infatti, non sempre si riesce a far valere le esimenti derivanti da “Assenza di colpa o negligenza significativa” che richiedono la dimostrazione da parte dell’Atleta circa la sua  assenza di colpa e negligenza e il modo attraverso il quale  la sostanza vietata è entrata nel suo organismo e quella di “Nessuna colpa o negligenza”, fattispecie in cui l’Atleta o altra Persona dimostrano che non erano a conoscenza ovvero sospettavano, né avrebbero potuto ragionevolmente sapere o sospettare pur esercitando la massima cautela, di aver usato o assunto sostanze vietate o metodi proibiti o di aver violato comunque le norme antidoping. Anche in questo caso, l’Atleta è tenuto a dimostrare in che modo la sostanza vietata è stata assorbita.

È inutile evidenziare che, in sede di giudizio, il Tribunale Antidoping, così come la Procura, non tengono quasi mai conto dello status di amatore dell’atleta. Ordunque, ogni sportivo deve preoccuparsi di rispettare quanto sancito dalla NSA (Norme Sportive Antidoping) o, in sede di giudizio, dimostrare l’assenza di negligenza o colpa nell’aver assunto determinate sostanze.

Per approfondimenti scrivere a: avvocato@valentinaporzia.com.

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