All’articolo 18 della Carta costituzionale italiana viene sancito che “i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”.
Si tratta di uno dei diritti fondanti di un qualsiasi Stato liberale, ove la maggior parte dell’associazioni rivestono un particolare ruolo in virtù del loro contributo pubblico. Ebbene, recentemente, la legislatura ha deciso di riformare il mondo dell’associazionismo di cui a suddetto punto della Costituzione, ovvero di quello che sempre più spesso viene chiamato “terzo settore”. Si tratta di una delle risorse più sostanziali del nostro tessuto socio-economico, soprattutto per ciò che concerne l’aspetto sociale. La maggior parte di questi enti ha natura mutualistica, orienta la propria attività sui bisogni degli associati, mettendo al centro della propria opera il benessere della collettività. L’attuale riforma, che ha come principale obiettivo quello di dare unicità e organicità all’intero sistema del terzo settore, ha previsto che l’attività svolta non fosse più solo “non-profit”. Al contrario, si sono innescate modifiche secondo le quali le associazioni sono definiti quali: “il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Enti che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”. Dall’elencazione dei fruitori della riforma , vengono platealmente esclusi: i partiti politici, le fondazioni bancarie, i sindacati, gli organismi di rappresentanza professionali e quelli categoriali. Secondo quanto previsto dal Legislatore, gli enti del terzo settore tipizzati sono i seguenti: le organizzazioni di volontariato; le società di mutuo soccorso; le associazioni di promozione sociale; le imprese sociali; gli enti filantropici e le reti associative. Come norma di chiusura, infine, si apre a : “Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”. Pur non essendo esplicitamente menzionate, è in questo ultimo gruppo che possono, senza alcun dubbio, collocarsi le associazioni sportive dilettantistiche, il cui valore e utilità sociale sono sotto gli occhi degli operatore del settore e dei terzi spettatori. Non è recente l’idea secondo la quale la pratica sportiva può fungere da veicolo di educazione, della promozione della salute, dell’inclusione sociale, della mediazione interculturale, della rigenerazione delle periferie. A conferma di quanto su esposto, vediamo che l’art. 46, lettera g, del Codice del terzo settore concede alle A.s.d. l’opportunità di iscriversi al registro, quali “altri enti del terzo settore” e che l’art 5, comma 1 lettera t, testualmente, stabilisce che:“rientrano infatti tra le attività di interesse generale degli Enti del Terzo settore “l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche”. Concretamente, la riforma ha previsto l’approvazione di quattro decreti legislativi: D.Lgs. 40/2017 – “Istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016 n. 106”; D.Lgs. 111/2017 – “Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 9 comma 1 lettera c) e d) della legge 6 giugno 2016 n. 106”; D.Lgs. 112/2017 – “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale a norma dell’articolo 2 comma 2 lettera c) della legge 6 giugno 2016 n. 106”; D.Lgs. 117/2017 – “Codice del terzo settore a norma dell’articolo 1 comma 2 lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106”. Nello specifico, il comma 1, lett. e) dell’articolo 3 del decreto sul cinque per mille prevede che tra i soggetti potenzialmente destinatari di questa contribuzione ci siano anche le: “associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale”. Ordunque, le associazioni sportive dilettantistiche possono essere enti del terzo settore. Al contrario, le società sportive di capitali o le cooperative necessariamente potrebbero essere solo imprese sociali. Fatte queste premesse, per evitare la sovrapposizione e l’incompatibilità delle agevolazioni, tenendo conto della specifica di cui all’art.79, comma 1 lettera c del Codice del terzo settore, è necessario chiarire se le ASD possono o meno iscriversi al Registro, con la conseguente necessaria rinuncia ai benefici previsti dalla legge n. 398/91. Ne consegue, ad esempio, che le citate associazioni dovranno rinunciare alla detrazione del 50% dell’Iva a debito, in altre parole la principale fonte di parziale finanziamento per le associazioni sportive dilettantistiche.
Alla luce della nuova normativa, le ASD dovranno decidere di iscriversi al registro, godendo dei vantaggi dall’art. 80 del Codice, o alternativamente usufruire dei vantaggi concessi dalla Legge n. 398/91.
Diversamente, in entrambi i casi, tenendo conto dell’assenza di disposizioni diverse da parte del Codice, resta applicabile, il comma 2 dell’art. 69 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi secondo cui: “Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7.500 euro.”
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