Il Caso Greco, arbitro della C.A.I. (COMMISSIONE ARBITRI INTERREGIONALE) che ha presentato ricorso a seguito della sua dismissione della predetta categoria, ha portato alla luce la consuetudine che per molti anni ha mosso e regolamentato gli arbitri dei vari campionati di calcio italiani. Si tratta dell’evidente sistema contraddittorio del mondo arbitrale secondo il quale, a fine stagione, un direttore di gara si trova ad essere promosso o “mandato a casa”, privo di un motivo di carattere tecnico. Senza dubbio, la tentata difesa dell’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A) non poteva essere ritenuta convincente, in quanto, così come affermato dal Tribunale Federale e al contrario di quanto sostenuto dalla citata Associazione, la progressione e la dismissione degli arbitri assumono certamente un assetto pubblicistico. Le decisioni, infatti, concernono la scelta e l’individuazione dei soggetti che devono garantire il corretto svolgimento delle competizioni, anche professionistiche.
A tal proposito, allo stato degli atti e delle consuetudini, è palese a chiunque si soffermi all’analisi degli accaduti che non si conoscono e non si possono conoscere i criteri usati per redigere la graduatoria che determina le promozioni o le dismissioni, le proposte e le motivazioni alla base del provvedimento. Al più, si deve precisare che anche se non si fosse voluto tenere in considerazione la valenza pubblicistica dell’attività e della L. n. 241/1990, la decisione dell’organo tecnico, incarico di decidere le sorti dei direttori di gara, doveva tener conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del Regolamento A.I.A., in base al quale: “l’A.I.A. provvede direttamente al reclutamento, alla formazione, all’inquadramento ed all’impiego degli arbitri, assicurando condizioni di parità di accesso all’attività arbitrale”. Orbene, questo principio prevede implicitamente l’obbligo della motivazione dei singoli atti posti in essere per garantire l’imparzialità, la non discriminazione e la trasparenza delle decisioni. Al contrario, così come vengono esplicitate le decisione che concernono le carriere degli arbitri, non è possibile stabilire il rispetto della trasparenza, non discriminazione e parità di accesso ed è evidente che la graduatoria finale e i voti di cui essa è formata non siano sufficienti a integrare la motivazione, in quanto non consentono di conoscere le ragioni per le quali l’Organo tecnico e il Comitato dei delegati hanno ritenuto la graduatoria vincolante, applicandola automaticamente in violazione del disposto normativo. Motivo per cui, al fine di garantire un’ascesa meritocratica, gli Organi tecnici e il Comitato dei delegati dovrebbero rendere conoscibili a tutti gli interessati i criteri utilizzati o meglio previsti per determinare le promozioni e le dismissioni. È chiaro, inoltre, come il processo formativo dei predetti organi non sia favorevole all’esigenza di rasserenare gli animi di coloro che hanno sindacato la mancanza dei motivi a sostegno delle scelte. Per quanto concerne la C.A.I., ad esempio, senza alcun verifica dei presupposti dei candidati da parte di una commissione terza e imparziale a tutela dell’autonomia e dell’indipendenza dei candidati e degli Organi tecnici, questi sono formati da componenti nominati dal Comitato dei delegati, organo politico dell’Associazione composto dal Presidente dell’A.I.A., dal Vice Presidente, dai tre componenti effettivi della lista collegata e dai tre componenti effettivi eletti singolarmente per ciascuna macroregione dall’Assemblea Generale. Visti i requisiti richiesti e il modus di valutazione e reclutamento, è lampante che la nomina dei membri, così come attualmente regolamentata, non propenda a garantire imparzialità e terzietà che invece dovrebbero esser requisiti imprescindibili in virtù del ruolo a cui è chiamato l’arbitro e i tecnici lo giudicano e sanzionano.
Il carattere veritiero di quanto affermato in questa sede, in linea con la decisione del Tribunale Federale e con le richieste di Greco, trova conferma e sostegno nella decisione della Corte d’Appello Federale di qualche giorno dopo la pluri citata pronuncia rivoluzionaria. La stessa Corte, infatti, ha disposto il rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza richiesta dall’A.I.A., ritenendo non vi fossero motivi gravi e fondati per procede.
In un quadro come quello sino ad ora descritto, è evidente che gli ufficiali di gara che riterranno di essere destinatari di provvedimenti discutibili, grazie al coraggio di Greco prima e del Tribunale poi, hanno ed avranno valide possibilità di essere ascoltati e pretendere chiarimenti circa le delibero che li riguardano.
Augurando a tutti i suoi lettori e le sue lettrici un Buon Natale e un sereno anno nuovo, l’Avvocato Valentina Porzia vi da appuntamento a mercoledì 10 Gennaio 2018, con nuovi approfondimenti e vi invita a proporre tematiche di discussione scrivendo al seguente indirizzo avvocato@valentinaporzia.com