Per chiarire il quesito legato all’obbligatorietà dei defibrillatori negli impianti sportivi è utile elaborare un chiaro quadro dell’attuale mondo dello sport che suddivide le società sportive in professioniste, ovvero quelle di cui a Capo II della Legge n.91/1981, e dilettantistiche, cioè quelle rappresentate al comma 17 dell’art. 90 della Legge 27 dicembre 2001, n. 289.
L’attività sportiva dilettantistica è ripartita in: attività amatoriale, definita come l’esercizio praticato da soggetti non tesserati con le Federazioni sportive, gli Enti di Promozione sportiva riconosciute dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge, in proprio, al di fuori dei rapporti con organizzazioni e soggetti terzi; attività non agonistica, ovvero praticata da alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche, coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e chi partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale; attività agonistica, cioè attività organizzata dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ove la determinazione del tesseramento agonistico di un atleta è demandato ad ogni singola Federazione Sportiva Nazionale ed è quasi sempre un criterio anagrafico.
Fatta chiarezza sulle varie tipologie di attività sportive che possono svolgersi, si deve evidenziare che il comma 3 dell’articolo 5 del Decreto del Ministero della Salute del 24 Aprile 2013 prevede che le società sportive professionistiche e dilettantistiche si debbano dotare di defibrillatori semiautomatici, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida riportate nell’allegato “E” della stessa disposizione e che si esonerino dallo stesso obbligo le società che svolgono attività sportive a ridotto impegno cardiovascolare, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo il biliardo, le bocce, il biliardo, golf, pesca sportiva, giochi da tavolo e caccia sportiva. Il citato allegato prevede che «l’onere della dotazione del defibrillatore e della sua manutenzione è a carico della società. Le società che occupano lo stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini del rispetto delle indicazioni di cui al suddetto allegato. Le società singole o associate possono demandare l’onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore al gestore dell’impianto sportivo attraverso un accordo che definisca le responsabilità in ordine all’uso e alla gestione dei defibrillatori. Le società che utilizzano permanentemente o temporaneamente un impianto sportivo devono assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo».
Nel momento in cui l’impianto si dota di un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), quest’ultimo deve essere collocato ad una distanza utile all’intervento tempestivo da parte del personale addestrato all’utilizzo. Il personale, su disposizioni dell’anzidetto testo allegato, deve essere disponibile, fisicamente presente nell’impianto e numericamente idoneo e sufficiente alle esigenze della struttura. Le società/associazioni, proprietarie o gestori degli impianti sportivi, sono tenute ad informare tutti gli utenti della struttura della presenza del DAE e del loro posizionamento mediante materiale illustrativo e comunicativo. Le società/associazioni, a cui è affidato l’onere della dotazione del DAE, sono tenute a verifiche periodiche, secondo le scadenze previste dai manuali d’uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali. Malgrado la necessità di garantire una corretta manutenzione dell’apparecchio (cambio periodico delle piastre anche se inutilizzate), il punto 4.5 dell’Allegato “E” sancisce che l’attività di soccorso del personale formato non rappresenta un obbligo legale come nel caso del personale sanitario.
Dopo l’emanazione del Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013, oltre ai differimenti della data di entrata in vigore dello stesso per le società che svolgono attività dilettantistica, si sono manifestate alcune difficoltà interpretative in ordine alle modalità applicative. Da qualche mese, invece, il 26 giugno del 2017, considerando essenziale la necessità di precisare ed integrare quanto stabilito e mai attuato nel 2013 e sentito il Coni, il Ministero della Salute, insieme con il Ministro dello sport, ha decretato che «l’obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici (…) si intende assolto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, di cui all’art.5 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, alle seguenti condizioni: a) qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito dall’articolo 2 del decreto Ministro dell’interno del 18 marzo 1996 e avente carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata; b) qualora sia presente una persona debitamente formata all’utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche». Prima dell’inizio delle attività, quindi, siano le stesse “in casa” o “fuori casa”, le associazioni e le società sportive dilettantistiche – che abbiamo detto possono svolgere attività amatoriale, agonistica e non agonistica- debbano garantire/accertare, la presenza del defibrillatore all’interno dell’impianto sportivo, la sua regolare manutenzione, il suo funzionamento e la presenza del personale formato, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida di cui all’allegato “E” del Decreto ministeriale 24 aprile 2013.In caso di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo senza che si verifichi un sinistro, l’art. 3 del Decreto del 26 Giugno 2017 statuisce l’impossibilità di svolgere le attività di cui all’art. 1 della stessa disposizione.
Si tratta di attività che rientrano nei calendari predisposti dalle Federazioni, dalle discipline sportive associate o dagli Enti di promo sportiva o organizzate da associazioni sportive dilettantistiche, in altre parole a titolo esemplificativo ma non esaustivo campionati organizzati dalla F.I.G.C per pulcini, esordienti, giovanissimi e allievi, campionati studenteschi della F.I.P.A.V., Il Trofeo Under 15 “Claudio Papini della F.I.P, i campionati giovanili di tennis, le gare di nuoto e campionati e master di danza. Si tratta, infatti, di attività svolte e organizzate da “società dilettantistiche” di cui all’articolo 1 del Decreto e pertanto vincolate all’obbligo della dotazione dei DAE. Le uniche a potersi esonerare da questo onere sono le discipline sportive citate al comma 3 dell’articolo 5 del Decreto del 24 Aprile 2013 (bocce, biliardo, giochi da tavolo, ecc.), le attività svolte negli impianti sportivi non permanenti, cioè quelli creati per brevi periodi di tempo, e quelle che svolgono attività al di fuori degli impianti sportivi, cioè la corsa su strada, il ciclismo, l’escursionismo, ecc. Qualora si tratti di gare, in quest’ultimo caso, è opportuno ricordare che coloro che organizzano manifestazioni ludico-motorie o sportive sono tenuti ad assicurare, a proprie spese per i partecipanti attivi alle competizioni, adeguati servizi di assistenza, di controllo medico e di pronto soccorso, prevedendo lo stanziamento, nelle immediate vicinanze del campo di gara e per l’intero periodo di svolgimento delle attività ludico-motorie o sportive, di un ambulanza medicalizzata con unità mobile di rianimazione o postazione mobile di emergenza, costituita da sistema di defibrillazione e kit per la ventilazione polmonare sotto il controllo e ad uso di personale medico adeguatamente addestrato. Questo onere, previsto senza dubbio per le gare F.I.D.A.L. o F.C.I., varia a seconda della Federazione di appartenenza che ne disciplina le modalità di presidio e che potrebbe, altresì, prevedere il medesimo obbligo anche in caso di strutture sportive a carattere non permanente.
Di conseguenza, al fine di non incorrere nelle implicazioni di cui all’art. 4.5. del citato Allegato “E” dalle quali in caso di sinistri potrebbero derivare imputazioni di tipo penale o responsabilità civile con relative richieste di risarcimento danni quasi sicuramente scoperte dalle eventuali polizze assicurative stipulate a causa del mancato rispetto dell’obbligo di legge, le vostre associate che abbiano i caratteri di associazioni o società sportive dilettantistiche debbano dotarsi di defibrillatori e, laddove utilizzino impianti non loro, si accertino di svolgere la loro attività in impianti dotati dell’apparecchiatura correttamente tenuta alla presenza di personale formato.
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