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Il vincolo di giustizia: quando i tribunali non sono i luoghi giusti

Pubblicato da: avv. Valentina Porzia | Mer, 20 Settembre 2017 - 10:45
Martello Della Giustizia

Il diritto sportivo, caratterizzato da diversi innesti a livello internazionale e dal continuo progredire dei campionati sportivi, manifesta la necessità di garantire soluzioni certe e veloci di ogni eventuale controversia e ha da sempre evidenziato la propria specificità, richiedendo la sua autonomia dai vari ordinamenti giuridici statali. Al fine di rispondere a questa esigenza, l’ordinamento sportivo ha predisposto un sistema di giustizia interna idoneo a fornire una soluzione tecnica e rapida sulle varie questioni che possono svilupparsi nel panorama sportivo. Si tratta un sistema noto comunemente come “giustizia sportiva”, costituita dagli organi giudicanti previsti dagli statuti e dai regolamenti federali per dirimere le controversie che insorgono tra gli atleti, le loro associazioni, le società e le Federazioni. È chiaro come, negli anni, l’ascesa dell’apparato giustiziale interno all’organizzazione dello sport abbia costituito l’antitesi del riconoscimento dell’autonomia della giuridicità e dell’ordinamento sportivo. Attualmente, dopo anni di incertezze, la ripartizione delle giurisdizione tra statale e sportiva viene fatta tenendo conto di quanto stabilito dalla Legge n.280 del 2003. Si tratta di uno dei pochi casi ove l’ordinamento statale ha iniziato a pensare di dover emanare disposizioni legislative in materia sportiva che ha segnato un momento fondamentale nell’evoluzione dei rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento statale. Con la legge n. 280 del 2003, lo Stato ha previsto il riconoscimento formale dell’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale. Si tratta, tuttavia, di un’autonomia limitata da quanto concesso dall’ordinamento statale la cui giurisdizione sussiste nei casi di rilevanza anche per l’ordinamento italiano di situazioni giuridiche soggettive connesse con lo svolgimento dell’attività sportiva. Le norme che riconoscono, seppur in certi limiti, la configurabilità di una giurisdizione statale, anche in relazione ad alcune questioni derivanti dall’attività sportiva, prevedono l’attribuzione della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo, attribuendo la competenza al T.A.R. Lazio (salvi i casi di controversie di carattere economico-patrimoniale). Succede quindi che la legge n. 280/2003 ha riconosciuto espressamente l’autonomia dell’ordinamento sportivo e ha delineato, in via generale, i limiti dell’ingerenza dell’ordinamento statale e previsto quelli, dell’autonomia dello Sport. Oltre quanto detto, su indicazione da parte degli enti internazionali, i vari ordinamenti nazionali hanno previsto il “vincolo di giustizia”. Si tratta di una normativa che preclude ai tesserati di adire gli organi di giustizia statale per la tutela dei propri interessi, prevedendo addirittura sanzioni disciplinari in caso di violazione della preclusione. Attraverso questo espediente, in altre parole negando ai soggetti tesserati (società e associazioni sportive) o affiliati (atleti, tecnici,) l’esercizio del diritto alla tutela dei propri interessi innanzi agli organi di giustizia dello Stato, l’ordinamento sportivo ha provato ad affermare la sua autonomia dai vari ordinamenti statali.  Il Vincolo di giustizia, inoltre, si concretizza nella impegno per tutti coloro che aderiscono alla Federazione sportiva di accettare l’efficacia dei provvedimenti adottati dagli organi di giustizia della suddetta. La regola è valida per l’intero mondo dello sport: dal calcio alla pallavolo passando per il tennis e la pallacanestro.  Per tale ragione l’eventuale azione innanzi alle sedi giurisdizionali dello Stato proposta da parte di un soggetto dell’ordinamento sportivo per la tutela dei propri interessi derivanti dall’attività sportiva è sempre stata oggetto di contestazione da parte delle Istituzioni sportive. In alcuni casi, si è prevista l’irrogazione di sanzioni disciplinari per i trasgressori. È evidente, infatti, che ogni Federazione miri a garantire una rapida ed efficace risoluzione delle controversie sportive escludendo le lungaggini dell’intervento statale.

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